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Sentenza n. 1988

334098
Cassazione penale, sezione I 45 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

ai reati contro la P.A. loro contestati, la Corte di rinvio rigettava tutte le richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale perché

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. e C., la somma di lire 5.000.000 ai funzionari del Comune di Milano Maggi e Pradella, ai quali erano state promesse ulteriori somme per fare

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domicilio reale e non a mani proprie, deve considerarsi nulla e che la nullità si è comunicata alla dichiarazione di contumacia e ai successivi atti del

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La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di T. V., M. G. e S. A. in ordine ai

Sentenza n. 1988

Con sentenza del 25.5.1992 il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità degli imputati indicati in epigrafe in ordine ai reati loro

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i funzionari addetti al settore urbanistico ricevettero denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, violando prassi

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14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà

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riferimento ai singoli reati quanto con riguardo agli aumenti per la continuazione, risultando le pene commisurate, secondo un criterio di piena

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investigatori per essere inseriti ai vertici di associazioni di narcotrafficanti operanti nella zona di Milano;

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due anno di reclusione, condizionatamente sospesa, in quanto ritenuto responsabile di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio attraverso la

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– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai

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denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte

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di legittimità in tema di controllo delle dichiarazioni rese da correi e da persone imputate in procedimenti connessi ai sensi dell’art. 192, comma 3 e

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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che

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’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per C., e senza rinvio per S., T., M., per N. G. annullamento senza rinvio limitatamente ai capi c), D

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semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente

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annulla la sentenza impugnata nei confronti di C. A. nonché nei confronti di N. G. limitatamente ai reati di cui agli artt. 71 e 74 della l. 685-75

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giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p

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avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T

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responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la

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uniformarsi ai sensi della disposizione di cui la terzo comma dello stesso art. 627.

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, anzitutto, stabilirsi – in riferimento ai molteplici motivi di ricorso che investono tale accertamento – se, nell’affermare l’esistenza dell

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valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell

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’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai

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offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinanti per la ragione che essi sono

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di curare il reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei C. posti ai vertici

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reato associativo è stata fatta automaticamente discendere la responsabilità per i reati fine relativamente ai singoli episodi di spaccio; d

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quantitativo di droga: come e ’ stato lucidamente osservato nella sentenza impugnata, tale episodio, unitamente ai frequenti e continuativi rapporti con

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legittimità. il cui ambito – secondo le espresse indicazioni contenute nella Relazione preliminare (pag. 132-133) è stato circoscritto limitandolo ai vizi

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c.p.p. per il fatto che ai militari che avevano partecipato alle operazioni era stata permessa la consultazione di appunti.

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relativa alla prevalenza o meno della variante al PRG sul piano consortile giacché, ai sensi dell’art. 22 delle N.T.A., non poteva considerarsi ammessa la

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merito ai fini della verifica dell’attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che “il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema

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dettate dal codice del 1930, in difformità al disposto dell’art. 242 disp. att. c.p.p., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini

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responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di

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– per N. M.: la qualità di associato, con l’incarico di venditore e di esecutore dei pagamenti ai fornitori esteri, è comprovata dalle reiterate

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P) Il difensore di M. G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per

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processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni

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. rispetto all’attività di spaccio conformandosi ai principi giuridici recentemente illustrati.

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apparato argomentativo che, sotto il profilo logico e giuridico, resiste ai molteplici rilievi critici dei ricorrenti.

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principi in base ai quali la Corte regolatrice le aveva dichiarate: in quest’ultima ipotesi, tuttavia, nel nuovo giudizio di legittimità le predette

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promotore, si era occupato di tutto ciò che riguardava l’attività dell’associazione criminosa, delegando i diversi compiti ai vari collaboratori

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nullità nella circostanza che la Corte di secondo grado aveva disposto, ai sensi dell’art. 603, comma 3 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione

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situazione di equivocità e di ambivalenza che giustifica il proscioglimento ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.– Ciò posto, deve sottolinearsi che nella

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condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo

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tra i soggetti investiti di compiti operativi e quelli individuati ai vertici dell’associazione. La Corte di rinvio riteneva che gli elementi probatori

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