Sentenza n. 1988
– per Z. A.: la responsabilità per entrambi i reati è stata affermata in relazione ai risultati delle osservazioni compiute per i mesi sei dai
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ritenuti unicamente indicativi del suo coinvolgimento nell’associazione; è stata affermata la sua responsabilità per i reati contro la P.A. e sono state
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continuato di corruzione veniva affermata sulla base di numerosi elementi indicativi della illegittimità della condotta dell’imputato, con la
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in Milano possa avere il divieto del bis in idem ritenendo che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., affermata dal
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3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione
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stupefacenti, affermata senza che egli elementi fattuali denotassero l’esistenza dell’accordo su cui doveva basarsi la societas sceleris; b) inosservanza
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dedotto che la colpevolezza era stata affermata sulla base di una incongrua valutazione di elementi privi di reale valore dimostrativo, senza un
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seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata
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., concernono fatti diversi nella condanna, nell’evento e nel nesso di causalità; affermata la responsabilità del C. anche per i reati contro la P.A. il