Sentenza n. 1988
1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità
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denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al
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contenuto del dictum del Supremo Collegio, cui il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi a norma del terzo comma dell’art. 627 c.p.p., sia ai
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motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo
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richiamato l’art. 627, comma 4 c.p.p. per considerare precluse tutte le questioni di rito inerenti alle precedenti fasi processuali, osservando che la
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1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla
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il limite posto dal quarto comma dell’art. 627 non oprerebbe nei confronti delle inutilizzabilità, essendo evidente che, poiché tale norma è
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diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta
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dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di
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dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto
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Collegio in cui è stato precisato che la regola preclusiva di cui al quarto comma art. 627 del codice vigente costituisce un necessario corollario
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per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva