Sentenza n. 1988
1) N. M., 2) G. G.; 3) B. L.; 4) C. A.; 5) Z. A.; 6)M. R.; 7) S. V.; 8) T. R.; 9) T. V.; 10) M. G.; 11) LA R. G.;
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patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.
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Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che
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posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.
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Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione
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denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte
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del motivo di ricorso ex art.606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca
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, comma 2 e 97, comma 1 Cost. e che risultava del tutto inadeguata la motivazione sulla determinazione della pena.
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; d) violazione degli artt. 192, comma 2 e 3, 603 , comma 3 e 624, comma 1 c.p.p. con riguardo alla illegittima rinnovazione dell’istruzione
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1. – Le molteplici questioni dedotte dai ricorrenti in ordine alla nullità, alla acquisizione e alla inutilizzabilità di atti e di mezzi di prova
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.603, comma 1 c.p.p.) o la rinnovazione sia ritenuta “assolutamente necessaria” (art.603., comma 3 c.p.p.), nel giudizio di rinvio, per l’assunzione di
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reato di corruzione ex art. 319 c.p. in quello di abuso d’ufficio non patrimoniale di cui all’art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata
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., Sez. I, 1 ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è
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Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli
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alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2 anziché ai sensi dell’art. 530, comma 1 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di rilevare che