Sentenza n. 19219
spesa inerente, non estranea agli scopi statutari della società ricorrente, data la finalità di ricevere clienti interessati alla pubblicità radiofonica
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pubblicitari), a causa della messa in liquidazione di detta società. La C.T.R. ha ritenuto inaccettabili le indicate fatture perchè incerta la natura
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alla Open space, limitandosi a motivare che non rientrano nell’oggetto sociale. Ciò in quanto la società avrebbe dimostrato, in base a circostanze
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imputati alla società ricorrente invece che alle società addette alla gestione degli impianti radiofonici; d) affitto di un salottino nello stadio
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società che l’ha sostenuta, ancorchè la stessa spesa abbia procurato benefici anche a favore di terzi.
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in uso ad altre società del gruppo, ha ritenuto indeducibili i relativi costi, con accertamento in fatto e motivazione congrua (sull’effettiva
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8. Questo motivo è fondato, non avendo la C.T.R. esaminato gli elementi forniti dalla società circa un diverso utilizzo del “salottino” cui è stata
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tecnica della Gest.I.Tel., nell’attività delle altre società del gruppo; nonché la dimostrazione della validità delle fatture, avendo la C.T.R. escluso