Sentenza n. 19219
sul ricorso 163-2011 proposto da:
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18. In conclusione il ricorso va accolto con riferimento al secondo e quarto motivo del ricorso, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
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1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza degli elementi ivi prescritti in relazione al
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16. Col nono motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c.) e vizio di motivazione per equivocità della decisione
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13. Col settimo motivo del ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, violazione dell’art. 75 TUIR (ora 109 comma 5 TUIR); errata
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5. Col terzo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, ed errata interpretazione del requisito dell’inerenza (di cui all’art. 109 TUIR
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9. Col quinto motivo del ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 108, comma 2 TUIR), motivazione incoerente e scorretta
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autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali le argomentazioni in essi riportate sarebbero state dedotte. Manca peraltro la prova della deducibilità
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a tre fatture Galena s.r.l., prodotte in sede di ricorso in primo grado, che non costituiscono prova documentale del costo, stante l’incertezza sulla