Sentenza n. 19219
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;
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Accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
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11. Col sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 109, comma 1 ss. TUIR) in relazione ai costi sostenuti per gli agenti
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La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
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cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali.
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1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza degli elementi ivi prescritti in relazione al
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e omessa motivazione in relazione alla ritardata fatturazione delle prestazioni rese da Galena s.r.l. (per tre fatture relative a spesa per spazi
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2010, che in relazione a due avvisi di accertamento per IVA, Irap e Irpeg relativi agli anni 2000 e 2001 – emessi a seguito di verifica della Guardia
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quanto deducibile perchè, anche se sostenuta a favore della controllante, sussiste una relazione positiva con l’attività e le finalità perseguite dalla
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pubblicitari), in relazione a specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino (dal quale non era visibile lo stadio), con ciò incorrendo nel dedotto
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, in relazione al recupero a tassazione dei costi per l’organizzazione di meeting con gli agenti, integranti spese di rappresentanza, da dedurre secondo
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caso in cui risulti provata l’insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione