Sentenza n. 19219
legittimità. Trattasi di costi qualificati con sufficiente motivazione dal giudice di merito, quali spese di rappresentanza che vanno dedotte in più esercizi
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di finanza, col quale venivano recuperati a tassazione una serie di costi (alcuni dei quali ritenuti non inerenti, altri non documentati, altri non di
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autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali le argomentazioni in essi riportate sarebbero state dedotte. Manca peraltro la prova della deducibilità
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prestazioni rese; f) somme ritenute quali componenti negativi indeducibili; g) posta passiva inesistente; h) altri costi non di competenza – per prestazioni