Sentenza n. 19219
La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
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di finanza, col quale venivano recuperati a tassazione una serie di costi (alcuni dei quali ritenuti non inerenti, altri non documentati, altri non di
Sentenza n. 19219
pubblicitari), in relazione a specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino (dal quale non era visibile lo stadio), con ciò incorrendo nel dedotto
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ultimate, e che ai sensi dell’art. 75 TUIR l’esercizio di competenza delle spese di cui non sia certo l’ammontare è quello nel quale nasce e si forma il