Sentenza n. 19219
ultimate, e che ai sensi dell’art. 75 TUIR l’esercizio di competenza delle spese di cui non sia certo l’ammontare è quello nel quale nasce e si forma il
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riguarda l’anno 2000, mentre nel prosieguo si dà atto che gli avvisi impugnati sono due e che i relativi ricorsi sono stati riuniti.
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effettivamente esistente, mentre nel caso di specie si tratta di una passività fittizia, che rileva, ai sensi dell’art. 55 TUIR, al momento della sua
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, già annotata come tale, debba ritenersi cessata e assuma quindi nel bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente
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Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una
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pubblicitari), in relazione a specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino (dal quale non era visibile lo stadio), con ciò incorrendo nel dedotto
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“in re ipsa”, e potendosi prescindere (ai fini dell’accertamento della strumentalità) dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel
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rese dagli agenti nel 1999 il cui ammontare era già certo prima dell’approvazione del bilancio 2000 – in quanto non documentati e non inerenti.