Sentenza n. 19219
La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
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18. In conclusione il ricorso va accolto con riferimento al secondo e quarto motivo del ricorso, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va
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riguarda l’anno 2000, mentre nel prosieguo si dà atto che gli avvisi impugnati sono due e che i relativi ricorsi sono stati riuniti.
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strumentali (per destinazione e per natura) per le loro caratteristiche, senza spiegare perchè, ritenendo inammissibilmente che i detti immobili
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15. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge ed error in procedendo (artt. 115 e 116 c.p.c.) per avere la C.T.R. negato che i costi per le
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esercizi”. L’insussistenza delle passività è stata intesa come “sopravvenuta” in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la posizione debitoria
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in uso ad altre società del gruppo, ha ritenuto indeducibili i relativi costi, con accertamento in fatto e motivazione congrua (sull’effettiva
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volti a offrire un’immagine positiva della concessionaria e sviluppare i rapporti con gli agenti, senza spiegare la qualificazione attribuita alla spesa
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tema di imposte sui redditi d’impresa, i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito, possono essere imputati all’anno di
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nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, essendo la Open space concessionaria della pubblicità e rientrando i costi di consulenza e assistenza