Sentenza n. 19219
2. Il motivo è infondato, non sussistendo il dedotto vizio, posto che sono chiaramente individuabili gli atti impugnati e sussistono gli elementi
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Accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
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, in relazione al recupero a tassazione dei costi per l’organizzazione di meeting con gli agenti, integranti spese di rappresentanza, da dedurre secondo
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riguarda l’anno 2000, mentre nel prosieguo si dà atto che gli avvisi impugnati sono due e che i relativi ricorsi sono stati riuniti.
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: tale motivazione sulla natura delle spese per l’organizzazione di meeting con gli agenti, integranti spese di rappresentanza, non è stata peraltro
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allegate e non controverse, che le porzioni immobiliari oggetto di leasing erano state attrezzate con gli impianti necessari per la trasmissione
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Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una
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11. Col sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 109, comma 1 ss. TUIR) in relazione ai costi sostenuti per gli agenti
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8. Questo motivo è fondato, non avendo la C.T.R. esaminato gli elementi forniti dalla società circa un diverso utilizzo del “salottino” cui è stata
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autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali le argomentazioni in essi riportate sarebbero state dedotte. Manca peraltro la prova della deducibilità