Sentenza n. 19219
2. Il motivo è infondato, non sussistendo il dedotto vizio, posto che sono chiaramente individuabili gli atti impugnati e sussistono gli elementi
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1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza degli elementi ivi prescritti in relazione al
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efficacemente contraddetta dalla ricorrente con idonei elementi probatori.
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8. Questo motivo è fondato, non avendo la C.T.R. esaminato gli elementi forniti dalla società circa un diverso utilizzo del “salottino” cui è stata
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), devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell’anno precedente, così concorrendo a formare il reddito d’impresa di quell’anno ed incidendo