Sentenza n. 19219
Open space pubblicità s.r.l. ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 75/67/2010 dep. il 10 maggio
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In questa prospettiva la sentenza impugnata ha fatto malgoverno delle richiamate disposizioni legislative, dando atto, contraddittoriamente, della
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autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali le argomentazioni in essi riportate sarebbero state dedotte. Manca peraltro la prova della deducibilità
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avverso il provvedimento n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,
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attiva (art. 88 TUIR), avendo accertato che la passività era fittizia, per cui rileva solo al momento della sua eliminazione da parte della contribuente
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impugnata, che non può pertanto equipararsi alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro
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), della spesa per il sito internet di cui è titolare la controllante RTL Hit Radio SRL, che detiene l’80% del capitale sociale della Open space SRL, in
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;
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16. Col nono motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c.) e vizio di motivazione per equivocità della decisione
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destinazione funzionale degli immobili), non superabile dalla mera affermazione della ricorrente della categoria catastale di appartenenza dei beni.
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per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.
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prescritti dall’art. 132 c.p.c., in ordine all’esposizione dello svolgimento del processo e ai motivi della decisione.
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cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali.
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di un immobile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, secondo periodo, presuppone la prova della funzione strumentale del
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contenuto della sentenza, e violazione delle regole sulla sua motivazione, essendo indicato nella prima pagina del provvedimento che la pronuncia
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spesa inerente, non estranea agli scopi statutari della società ricorrente, data la finalità di ricevere clienti interessati alla pubblicità radiofonica
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interpretazione dell’art. 40 (ora 43 TUIR); violazione della normativa catastale, omessa motivazione, con riferimento ai canoni di leasing e spese
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, che la C.T.R. ha imputato all’anno 1999 invece che all’anno 2000, pur riconoscendo che l’obiettiva condizione della determinabilità e certezza di
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volti a offrire un’immagine positiva della concessionaria e sviluppare i rapporti con gli agenti, senza spiegare la qualificazione attribuita alla spesa
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dalla C.T.R. attribuita una finalità (”ospitalità di VIP”), senza tener conto della diversa prospettazione proposta dalla contribuente (scopi
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natura, qualità e quantità dei servizi oggetto della prestazione, che rende dubbia l’effettività o quanto meno l’esatta corrispondenza delle
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volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell’ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d’esercizio (Cass. n. 3484