Sentenza n. 19219
indurre la C.T.R. a ritenere la competenza dell’esercizio 2000 invece che dell’anno 1999, dovendo peraltro anche dimostrare la colpevolezza dell’errore
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Premesso che ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR le spese per servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono
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bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è
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13. Col settimo motivo del ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, violazione dell’art. 75 TUIR (ora 109 comma 5 TUIR); errata
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dell’avvocato TERESINA TITINA MAGRÌ, rappresentato e difeso dall’avvocato ARNALDO AMATUCCI giusta delega in calce;
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La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
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1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza degli elementi ivi prescritti in relazione al
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, qualità e quantità dei servizi oggetto dell’operazione, e quindi ponendone in dubbio l’effettività.
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effettivamente esistente, mentre nel caso di specie si tratta di una passività fittizia, che rileva, ai sensi dell’art. 55 TUIR, al momento della sua
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5. Col terzo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, ed errata interpretazione del requisito dell’inerenza (di cui all’art. 109 TUIR
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nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, essendo la Open space concessionaria della pubblicità e rientrando i costi di consulenza e assistenza
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rese dagli agenti nel 1999 il cui ammontare era già certo prima dell’approvazione del bilancio 2000 – in quanto non documentati e non inerenti.