Sentenza n. 19219
esercizi”. L’insussistenza delle passività è stata intesa come “sopravvenuta” in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la posizione debitoria
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fittizietà della posta passiva, per poi censurare la sua mancata annotazione in bilancio come sopravvenienza attiva.
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10. Il quinto motivo va respinto, trattandosi di accertamento in fatto, immune da vizi logici, che come tale non trova ingresso in sede di
Sentenza n. 19219
Non rientra in tale concetto (di sopravvenuta insussistenza di passività) la passività fittizia, cioè inesistente, come accertato nella sentenza