Sentenza n. 19219
8. Questo motivo è fondato, non avendo la C.T.R. esaminato gli elementi forniti dalla società circa un diverso utilizzo del “salottino” cui è stata
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la C.T.R. in più esercizi (e non solo nell’anno in cui sono sta te sostenute). La C.T.R. avrebbe poi erroneamente affermato che tali meeting sono
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per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.
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, che la C.T.R. ha imputato all’anno 1999 invece che all’anno 2000, pur riconoscendo che l’obiettiva condizione della determinabilità e certezza di
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La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
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cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali.
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3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, degli artt. 55 e 88 TUIR, per avere la C.T.R. male interpretato la nozione di sopravvenienza
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un salottino nello stadio (OMISSIS), secondo la C.T.R. volto a un servizio di ospitalità in occasione di partite di calcio, trattandosi invece di
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Nel caso di specie la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso che gli immobili consentissero una
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pubblicitari), a causa della messa in liquidazione di detta società. La C.T.R. ha ritenuto inaccettabili le indicate fatture perchè incerta la natura
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Open space pubblicità s.r.l. ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 75/67/2010 dep. il 10 maggio
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15. Con l’ottavo motivo si deduce violazione di legge ed error in procedendo (artt. 115 e 116 c.p.c.) per avere la C.T.R. negato che i costi per le
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tecnica della Gest.I.Tel., nell’attività delle altre società del gruppo; nonché la dimostrazione della validità delle fatture, avendo la C.T.R. escluso