Sentenza n. 19219
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, essendo la Open space concessionaria della pubblicità e rientrando i costi di consulenza e assistenza
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bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività dell’azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è
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condominiali. Tali spese sono infatti riferibili all’attività e all’oggetto sociale, in quanto relative a immobili strumentali, erroneamente ritenuti non
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quanto deducibile perchè, anche se sostenuta a favore della controllante, sussiste una relazione positiva con l’attività e le finalità perseguite dalla
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destinazione diversa da quella relativa all’attività d’impresa senza radicali trasformazioni e, trattandosi di beni non utilizzati in proprio, ma locati o dati
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operazioni dell’anno già definito (nella specie, costi, sostenuti nell’anno 2000, di provvigioni riferibili ad attività svolta nel periodo precedente