Sentenza n. 19219
impugnata, che non può pertanto equipararsi alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro
Sentenza n. 19219
in uso ad altre società del gruppo, ha ritenuto indeducibili i relativi costi, con accertamento in fatto e motivazione congrua (sull’effettiva
Sentenza n. 19219
tecnica della Gest.I.Tel., nell’attività delle altre società del gruppo; nonché la dimostrazione della validità delle fatture, avendo la C.T.R. escluso