Sentenza n. 19219
Accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
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prescritti dall’art. 132 c.p.c., in ordine all’esposizione dello svolgimento del processo e ai motivi della decisione.
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cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese processuali.
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di un immobile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, secondo periodo, presuppone la prova della funzione strumentale del
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interpretazione dell’art. 40 (ora 43 TUIR); violazione della normativa catastale, omessa motivazione, con riferimento ai canoni di leasing e spese
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effettivamente esistente, mentre nel caso di specie si tratta di una passività fittizia, che rileva, ai sensi dell’art. 55 TUIR, al momento della sua
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11. Col sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 109, comma 1 ss. TUIR) in relazione ai costi sostenuti per gli agenti
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Premesso che ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR le spese per servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono