Sentenza n. 19219
2010, che in relazione a due avvisi di accertamento per IVA, Irap e Irpeg relativi agli anni 2000 e 2001 – emessi a seguito di verifica della Guardia
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pubblicitari), in relazione a specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino (dal quale non era visibile lo stadio), con ciò incorrendo nel dedotto
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e omessa motivazione in relazione alla ritardata fatturazione delle prestazioni rese da Galena s.r.l. (per tre fatture relative a spesa per spazi
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alla Open space, limitandosi a motivare che non rientrano nell’oggetto sociale. Ciò in quanto la società avrebbe dimostrato, in base a circostanze
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quanto deducibile perchè, anche se sostenuta a favore della controllante, sussiste una relazione positiva con l’attività e le finalità perseguite dalla
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, in relazione al recupero a tassazione dei costi per l’organizzazione di meeting con gli agenti, integranti spese di rappresentanza, da dedurre secondo
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Entrambi attengono a valutazioni di fatto, congruamente motivate, che la ricorrente contesta, senza tuttavia indicare, in rispetto del principio di
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In particolare è stato convalidato il recupero a tassazione di: a) costi non inerenti, rappresentati da canoni di locazione finanziaria per
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tema di imposte sui redditi d’impresa, i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito, possono essere imputati all’anno di
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un salottino nello stadio (OMISSIS), secondo la C.T.R. volto a un servizio di ospitalità in occasione di partite di calcio, trattandosi invece di
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condominiali. Tali spese sono infatti riferibili all’attività e all’oggetto sociale, in quanto relative a immobili strumentali, erroneamente ritenuti non
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assoggettamento a imposizione, con riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza (cfr. Cass. n. 20543 del
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indurre la C.T.R. a ritenere la competenza dell’esercizio 2000 invece che dell’anno 1999, dovendo peraltro anche dimostrare la colpevolezza dell’errore