Sentenza n. 1
Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili
Sentenza n. 1
Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.
Sentenza n. 1
configurare un problema di abrogazione da risolvere alla stregua dei principi generali fermati nell’art. 15 delle Disp. prel. al Cod. civ. I due istituti
Sentenza n. 1
di adottare un piano per realizzare ordinatamente un fine attraverso l’erogazione di “titoli di spesa ordinaria”. Questo potere non potrebbe essere
Sentenza n. 1
’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
Sentenza n. 1
. è evidente che l’obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sopra un esercizio in corso, per il quale è stato
Sentenza n. 1
se non quello di “programmare” una spesa destinata a un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere considerata “nuova”, nuova essendo
Sentenza n. 1
un unico documento in cui spese ed entrate si fronteggiano nella loro interezza, per effetto di leggi susseguitisi l’una con l’altra nel tempo, una
Sentenza n. 1
“appropriazione” di un’entrata ad una spesa, laddove, invece, l’indicazione dei mezzi che essa richiede per fronteggiare spese nuove o maggiori, si riduce
Sentenza n. 1
fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. Nel primo caso si fa riferimento a un documento contabile quale è anche (seppure non soltanto
Sentenza n. 1
approvativa di uno stato di previsione della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le
Sentenza n. 1
-sociale consiglino una diversa impostazione globale del bilancio e la configurazione di un diverso equilibrio. Si deve pertanto ammettere la possibilità
Sentenza n. 1
operazioni relative sono svolte da apposita Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta da un magistrato. Hanno un organico
Sentenza n. 1
Per quanto riguarda lo status dei messi di conciliazione, nulla quaestio per i dipendenti del Comune che sono già legati ad esso da un rapporto di
Sentenza n. 1
Invece, negli uffici di maggiore dimensione, nei quali può accadere che vi sia una massa di atti da compiere, tali da richiedere un impegno
Sentenza n. 1
Invero, il detto art. 35 enuncia solo un principio generale di garanzia del lavoro mentre è demandata al legislatore, in concreto, la disciplina per
Sentenza n. 1
giuridico di impiegato statale e che detta qualità spiegava l’erogazione del compenso integrativo che aveva la funzione di garantire loro un minimum
Sentenza n. 1
conciliazione costituiscono ormai un mezzo eccezionale.
Sentenza n. 1
Sono retribuiti con un sistema speciale (artt. 122, T. U. n. 1229/59 e segg.) che utilizza i proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad
Sentenza n. 1
(art. 2033 cod. civ.) deve riconoscersi un ambito di discrezionalità nell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire ai pensionati a basso
Sentenza n. 1
illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso
Sentenza n. 1
’irripetibilità di un quarto della prestazione indebitamente percepita, onde – sotto questo profilo – è disciplina per lui più favorevole.
Sentenza n. 1
periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
Sentenza n. 1
. La questione, a loro avviso, non è manifestamente infondata, sotto il profilo di un’irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento (lesiva
Sentenza n. 1
I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato
Sentenza n. 1
° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31
Sentenza n. 1
razionalizzazione della finanza pubblica e realizzando un equo contemperamento delle esigenze di bilancio con gli interessi privati. Inoltre le erogazioni non dovute
Sentenza n. 1
Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata – apprestano un’ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l’INPS abbia chiesto
Sentenza n. 1
del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001.
Sentenza n. 1
dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di
Sentenza n. 1
già stata sancita in via definitiva, secondo i precedenti principi, l’irripetibilità di un indebito e pensionati i quali, per indebiti risalenti alla
Sentenza n. 1
reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
Sentenza n. 1
16 milioni di lire e che, in caso di reddito superiore, l’indebito è irripetibile nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
Sentenza n. 1
’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF
Sentenza n. 1
Le ricorrenti lamentano che il loro coinvolgimento – previsto dalle norme in questione tramite un richiamo al procedimento di cui all’art. 9 del
Sentenza n. 1
virtù del quale per le Province autonome un onere di adeguamento può sussistere solo nei confronti di atti legislativi dello Stato, i quali
Sentenza n. 1
sia necessario per rimediare alla frammentazione dell’offerta turistica e realizzare un’attività promozionale unitaria, a condizione che tale chiamata
Sentenza n. 1
la concertazione con le Regioni in relazione a un intervento sussidiario dello Stato, sono stati individuati due livelli di partecipazione costituiti
Sentenza n. 1
, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione. Se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso
Sentenza n. 1
cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» – presuppone logicamente la sua applicabilità agli enti ricorrenti
Sentenza n. 1
presentano separate nettamente tra di loro e sono, anzi, legate in un inestricabile intreccio (sentenze n. 334 del 2010 e n. 50 del 2005), senza che sia
Sentenza n. 1
le modalità secondo i quali, qualora un condhotel sia realizzato mediante interventi su esercizi alberghieri esistenti, può essere rimosso il vincolo
Sentenza n. 1
delega). Pertanto, se operato con la dovuta severità, il sindacato sulla sussistenza di un interesse idoneo a sorreggere la chiamata in sussidiarietà
Sentenza n. 1
– un ulteriore protrarsi delle trattative.
Sentenza n. 1
stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (primo periodo
Sentenza n. 1
, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, era demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività
Sentenza n. 1
Consiglio dei ministri, previsto dal censurato art. 31, deve essere adottato in base a una procedura che prevede un’intesa con le Regioni e le Province
Sentenza n. 1
e regionali, tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto
Sentenza n. 1
A norma dello stesso comma 1, le condizioni di esercizio dei condhotel sono definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
Sentenza n. 1
(sentenza n. 408 del 1998). Del resto, in più di un’occasione e in casi analoghi, è stata questa stessa Corte a identificare l’intesa in sede di