Sentenza n. 1
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Province autonome di Bolzano e di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del
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riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric
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2.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nelle proprie conclusioni, esponendo argomenti uguali a
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Dal canto suo, la Provincia autonoma di Trento rivendica le proprie competenze legislative primarie e amministrative in materia di «urbanistica e
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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
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2.1.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 9 del 2015), previa
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Trentino – Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015);
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congiunta, riservando a separate pronunce la decisione delle censure rivolte, nel ricorso della Provincia autonoma di Trento, ad altre disposizioni
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1.– Con due ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 8 e al n. 9 del registro ricorsi dell’anno 2015), le Province autonome di Bolzano e di Trento
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Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 9 del 2015).
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generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento in relazione a tutte le disposizioni del
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interventi edilizi sugli esercizi esistenti – sia adottato «previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
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autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 9 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 16 gennaio 2015 e rispettivamente iscritti ai nn
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, il primo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; il secondo, da un
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quanto riguarda il ricorso della Provincia autonoma di Trento, la Giunta non censura l’impugnato art. 31 per violazione dello stesso d.P.R. n. 381
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– Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), al
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. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione
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Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo cui «[l]e funzioni delegate alle
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– Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di