Sentenza n. 1
comunque in contrasto con alcuna norma costituzionale e può mantenere la sua efficacia.
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quanto, nella sua qualità di vice Sindaco, in assenza del Sindaco, aveva omesso di provvedere alla rimozione di manifesti che erano stati affissi senza l
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la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.
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determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere
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. Viceversa, l’Avvocatura ritiene che possa trarsi argomento a sostegno della sua tesi dalla sentenza della Corte del 19 maggio 1964, n. 33;
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Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come sua sede l
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7. – Nemmeno si può dire che la Corte abbia con la sua giurisprudenza risolto in termini la questione che ora le viene sottoposta. Tuttavia l
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miglioramento delle strade statali e nuove autostrade. A tali compiti l’Azienda provvede con i fondi posti a sua disposizione e l’intervento del
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situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo del Paese: sui quali punti la Corte potrà portare il suo esame nei limiti della sua competenza.
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artificiosamente spezzata in termini annuali, ma va, viceversa, considerata nel suo insieme e nella sua continuità temporale, segnatamente in un tempo
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negli esercizi finanziari indicati, viola il terzo comma del citato art. 81, in quanto consente di stabilire nuove spese con una legge che, per sua
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dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando
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previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.
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ripetizione di indebito in materia pensionistica ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla
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cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» – presuppone logicamente la sua applicabilità agli enti ricorrenti
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stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (primo periodo
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istituto trova una sua definizione e un principio di disciplina, da svilupparsi tramite l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
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complessa della nuova figura giuridica – la quale si riflette nella sua stessa denominazione – richiede che siano regolamentati anche importanti aspetti
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direttamente applicabile anche alle autonomie speciali a prescindere da ogni valutazione circa la sua compatibilità con i singoli ordinamenti statutari, la
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quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 3