Sentenza n. 1
ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri
Sentenza n. 1
“appropriazione” di un’entrata ad una spesa, laddove, invece, l’indicazione dei mezzi che essa richiede per fronteggiare spese nuove o maggiori, si riduce
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3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
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non di “programmare” le spese che, istituzionalmente, corre l’obbligo all’A.N.A.S. di erogare per la costruzione e la manutenzione delle strade; dal
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che, nella predisposizione del bilancio, le spese possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei capitoli degli stati di previsione della spesa
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’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, giusta il quale “è vietata l’assegnazione di qualsiasi provento per spese ed
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bilancio non si possono statuire nuovi tributi e nuove spese”, ma il legame tra i due commi, che è stato sottolineato in numerose sentenze di questa
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di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese.
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un unico documento in cui spese ed entrate si fronteggiano nella loro interezza, per effetto di leggi susseguitisi l’una con l’altra nel tempo, una
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futuri determinate somme destinate a determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spese entro limiti definiti e lungo un
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: sostenendosi da molti con vigore che l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese riguardi esclusivamente le leggi che
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casi nei quali le spese nuove o maggiori vengono deliberate senza riferimento ai mezzi di copertura, mediante il rinvio alla iscrizione loro nei
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legislatore dal quarto comma dell’art. 81 della Costituzione, giusta il quale “ogni… legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
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netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non percepiscono lo stipendio iniziale previsto per il
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netto del due per cento delle spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano a percepire uno stipendio iniziale pari a
Sentenza n. 1
Per quanto riguarda l’onere economico e l’organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il
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percentuale, al netto delle spese di ufficio e dell’importo del trattamento economico da corrispondere a quelli in soprannumero.