Sentenza n. 1
’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
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se non quello di “programmare” una spesa destinata a un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere considerata “nuova”, nuova essendo
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successivi stati di previsione della spesa. E vero è altrettanto che non meno frequenti sono gli altri casi nei quali, indicati i mezzi di copertura per l
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della Costituzione relativamente alla programmazione di una spesa prevista nella legislazione preesistente, e riguarderebbe il potere del legislatore
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la legge previsto o autorizzato la spesa per l’assistenza sanitaria a talune categorie di pensionati, non era tenuta, per conseguenza, a indicare i
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6. – A questa interpretazione è stata mossa da più parti la critica che essa ricondurrebbe a forme arcaiche di gestione della spesa pubblica e che
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futuri. Rispetto a questi, del resto, la legge di spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza discrezionalità, nel senso
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autorizzare l’iscrizione di una spesa di 200 miliardi, ripartita in dieci rate di 20 miliardi ciascuna, in dieci esercizi successivi con inizio dall
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legge di bilancio, è una legge sostanziale, fonte giuridica dell’iscrizione della spesa nei bilanci degli anni successivi, i quali sono soltanto da
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approvativa di uno stato di previsione della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le
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. 1201, e successive), e straordinari sono qualificati i contributi versati alla A.N.A.S., negli stati di previsione dell’entrata o della spesa di questa
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problema fu dibattuto in sede parlamentare e risolto spostando il termine a quo di efficacia della norma autorizzativa della spesa dall’esercizio in corso
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spesa per la quale la legge, che l’autorizza, non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l’iscrizione negli stati
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“appropriazione” di un’entrata ad una spesa, laddove, invece, l’indicazione dei mezzi che essa richiede per fronteggiare spese nuove o maggiori, si riduce
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ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri
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costituzionale riguardi anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa che si protragga nel tempo (cfr. sentenze n. 66 del 16
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infondatezza facendo riferimento a numerose sentenze di questa Corte che hanno escluso che i mezzi di copertura di una nuova e maggiore spesa possano essere
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le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di 200 miliardi di lire da erogare, con corrispondenti stanziamenti per ciascun
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modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della