Sentenza n. 1
’intervento del Presidente del Consiglio non sarebbe ammissibile, sia perché avvenuto senza preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia
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In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere incompatibilità tra l’art. 21 della Costituzione e l’art. 113 T.U. delle leggi di
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Per escludere che contrasto vi sia, è stato da qualcuno asserito che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera
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legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di
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anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9
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svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche – quale che sia
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illegittimità costituzionale, il quale secondo problema sorge proprio quando l’abrogazione della legge sia stata esclusa e renda così necessaria la pronunzia
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Commissione senatoria. è quindi desiderabile che una materia così delicata sia presto regolata in modo soddisfacente con una disciplina adeguata alle nuove
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3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle
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5. – La Corte ritiene che l’interpretazione cosiddetta estensiva dell’obbligo imposto dall’ultimo comma dell’art. 81 sia quella conforme alla lettera
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presenta qualche analogia con la prima, non sia manifestamente infondata”.
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4. – Non si può dire che la prassi legislativa si sia ormai affatto consolidata nel senso sostenuto da coloro i quali difendono quella che ormai usa
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2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
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, quindi, che questa seconda questione sia parte o costituisca un aspetto della prima; o lo si può asserire soltanto nel significato, ben diverso, che la
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non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa. Nemmeno vale richiamare in proposito le norme della legge sulla
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Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale
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Invece, negli uffici di maggiore dimensione, nei quali può accadere che vi sia una massa di atti da compiere, tali da richiedere un impegno
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reddituale suddetta sia nel 1995 che nel 2000.
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naturale destinazione al consumo ed alla soddisfazione di esigenze elementari di vita delle somme percepite – sia pure indebitamente – a tale titolo.
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anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, e i casi in cui – a parità di
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modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale ed a perseguire gli obiettivi della
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dell’IRPEF, erano sia nel 1995 che nel 2000 superiori a quelli rispettivamente previsti, per l’integrale irripetibilità dell’indebito, dai commi 260 e
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, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l’importo della prima sia aumentato oltre il
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vita del pensionato, non sia a lui addebitabile.
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L’applicazione retroattiva della normativa censurata determina – secondo il rimettente – una disparità di trattamento tra pensionati per i quali sia
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’assenza di dolo – il recupero sia stato promosso dopo l’entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, con la conseguente ripetibilità, sia pure
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dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 sia pari o inferiore a € 8.263,31 e che, in caso di
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1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora il suo reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 1995 sia pari o inferiore a
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può ancora essere precluso se il reddito del 2000 sia stato inferiore o pari a € 8.263,31.
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dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo
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imputabile all’ente erogatore, salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell’interessato, e che l’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato
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sia necessario per rimediare alla frammentazione dell’offerta turistica e realizzare un’attività promozionale unitaria, a condizione che tale chiamata
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In subordine, si osserva che, nell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, il comma 2, lettera b), consente di prescindere dall’intesa, ove essa non sia
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generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano.
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legge n. 164 del 2014, non sia in grado di neutralizzare l’efficacia lesiva del censurato art. 31, in virtù dell’obbligo di adeguamento previsto al
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d.lgs. n. 281 del 1997 – sia troppo debole, data la possibilità che dall’intesa il Governo possa prescindere, con deliberazione motivata, nei casi di
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forniscono servizi sia nelle tradizionali camere destinate alla ricettività, sia in unità abitative a destinazione residenziale. Nell’ordinamento italiano
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presentano separate nettamente tra di loro e sono, anzi, legate in un inestricabile intreccio (sentenze n. 334 del 2010 e n. 50 del 2005), senza che sia
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allo stesso comma 1, debbono riguardare sia i rapporti con il pubblico dei turisti, sia quelli con i proprietari delle unità residenziali, nelle quali
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le modalità secondo i quali, qualora un condhotel sia realizzato mediante interventi su esercizi alberghieri esistenti, può essere rimosso il vincolo
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generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento in relazione a tutte le disposizioni del
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interventi edilizi sugli esercizi esistenti – sia adottato «previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
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’eventuale determinazione unilaterale da parte del Governo in caso di mancata intesa sia corredata da una motivazione esplicita, specifica e concreta
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’art. 9, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo – vale a dire, qualora l’intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della
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, osserva la ricorrente, è stato giudicato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 80 del 2012, sia pure per motivi attinenti all’eccesso di
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’autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n