Sentenza n. 1
determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere
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Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
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Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili
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Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze
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giuridici dell’abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi
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Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di
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In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell’art. 113 della legge di p.s
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menzionato art. 113, le decisioni non di rado contrastanti delle magistrature di merito e le discussioni in dottrina dimostrano che si verte in
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nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla tesi principale, si sostiene che l’art. 21 della Costituzione ha carattere spiccatamente
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4. – Non si può dire che la prassi legislativa si sia ormai affatto consolidata nel senso sostenuto da coloro i quali difendono quella che ormai usa
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la
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“appropriazione” di un’entrata ad una spesa, laddove, invece, l’indicazione dei mezzi che essa richiede per fronteggiare spese nuove o maggiori, si riduce
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’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
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3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
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7. – Nemmeno si può dire che la Corte abbia con la sua giurisprudenza risolto in termini la questione che ora le viene sottoposta. Tuttavia l
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2. – La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Marco Dallari, il quale ha depositato deduzioni
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futuri. Rispetto a questi, del resto, la legge di spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza discrezionalità, nel senso
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3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle
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9. – Niente di tutto questo è dato ritrovare nella legge impugnata, la quale, senza alcuna indicazione dei mezzi di copertura, si è limitata ad
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Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come sua sede l
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e allo spirito della Costituzione. Che la limitazione dell’obbligo della “copertura” al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell
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un unico documento in cui spese ed entrate si fronteggiano nella loro interezza, per effetto di leggi susseguitisi l’una con l’altra nel tempo, una
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certo arco di tempo. Sicché la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della
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In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che, generalmente, si fa risalire al Comune.
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Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale
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Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune – per cui trattasi di rapporto di impiego pubblico – in
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quanto riguarda i diritti di cronologico e di notificazione, mentre i diritti di trasferta sono ridotti proprio perché essi si svolgono in spazi
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In via generale si ritiene che, negli uffici con scarso indice di lavoro, il messo svolge attività lavorativa molto limitata, consistente nella
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Inoltre, per quanto riguarda l’entità dei proventi e dei diritti, si deve anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal solo messo di
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Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il
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rilevante. E questa Corte ha più volte deciso che l’art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione ed alle prestazioni accessorie
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quotidiano e continuativo, si rende necessario l’intervento di un capo al quale competerà la responsabilità organizzativa e funzionale dell’ufficio con i
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3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.
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4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
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Nella specie poi si tratta dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, ed
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questione di costituzionalità non si pone, poiché le fattispecie all’esame dei rimettenti riguardano indebiti anteriori a tale data.
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dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando
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intervenuto sulla disciplina a regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato a introdurre una normativa
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della legge n. 448 del 2001, per la parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni unite, si applicano agli indebiti erogati prima del 1° gennaio
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periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
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innovatore e dall’esigenza di uniformare il trattamento delle situazioni giuridiche pendenti e quello delle situazioni che si determineranno in futuro.
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5. – In questo complesso quadro normativo, le questioni di costituzionalità di cui si discute devono essere esaminate con esclusivo riferimento alla
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, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente
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1.2.– Con atto depositato il 17 febbraio 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
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In subordine, si osserva che, nell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, il comma 2, lettera b), consente di prescindere dall’intesa, ove essa non sia
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spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome. Inoltre, tali molteplici competenze non si
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2.2.– Con atto depositato il 17 febbraio 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
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turistica» e a «favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti». Tuttavia, non si può affermare che essa
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In ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. Dalle norme impugnate non si evincerebbero le ragioni per cui la