Sentenza n. 1
legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;
Sentenza n. 1
con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che
Sentenza n. 1
Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già
Sentenza n. 1
Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all
Sentenza n. 1
legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di
Sentenza n. 1
Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di
Sentenza n. 1
. con i principi espressi nella Costituzione renderebbe illegittima la disposizione legislativa, anche se fosse ammessa la natura meramente programmatica
Sentenza n. 1
Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa
Sentenza n. 1
subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare
Sentenza n. 1
, per la prevenzione dei reati. è stato già osservato che la disciplina dell’esercizio di un diritto non è per sé stessa lesione del diritto medesimo
Sentenza n. 1
il contenuto della legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri – del Presidente del Consiglio, in relazione al
Sentenza n. 1
Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la
Sentenza n. 1
2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
Sentenza n. 1
approvativa di uno stato di previsione della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le
Sentenza n. 1
se non quello di “programmare” una spesa destinata a un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere considerata “nuova”, nuova essendo
Sentenza n. 1
legge si riservi per un certo numero di esercizi una parte della disponibilità di bilancio a uno specifico titolo di spesa, non si fa se non procedere a
Sentenza n. 1
rappresentanza parlamentare, la comunità nazionale assegna a se stessa, impongono previsioni che vanno oltre il ristretto limite di un anno e rendono
Sentenza n. 1
’esercizio in corso – il più delle volte per una parte minima se non addirittura simbolica delle nuove o maggiori spese –, si tralascia affatto di
Sentenza n. 1
medesimo regolamento, che dà la definizione di spese nuove e di spese maggiori), non soltanto per l’ovvia considerazione che esse dovrebbero, se
Sentenza n. 1
Invece, se non dipendente comunale, potrà svolgere altro lavoro.
Sentenza n. 1
Mentre l’ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se
Sentenza n. 1
Per quanto riguarda l’indennità integrativa, essa viene corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di entità inferiore allo
Sentenza n. 1
la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale) restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili
Sentenza n. 1
’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF
Sentenza n. 1
° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31
Sentenza n. 1
non possono, per definizione, concorrere all’integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro ripetizione non può di per sé
Sentenza n. 1
, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l’importo della prima sia aumentato oltre il
Sentenza n. 1
dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di
Sentenza n. 1
famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio
Sentenza n. 1
D’altra parte la necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati, l’affidamento del pensionato non implica di per sé una disciplina unica
Sentenza n. 1
retroattivamente alle nuove regole più restrittive, pur se gli indebiti fossero stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale sentenza, l’ambito di
Sentenza n. 1
interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme
Sentenza n. 1
2 specifica che, se sono stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione di questi, qualora
Sentenza n. 1
quella primaria delle Province autonome – lo Stato può attrarre a sé funzioni amministrative, nonché regolarne con proprie leggi l’esercizio, qualora ciò
Sentenza n. 1
del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze
Sentenza n. 1
delega). Pertanto, se operato con la dovuta severità, il sindacato sulla sussistenza di un interesse idoneo a sorreggere la chiamata in sussidiarietà
Sentenza n. 1
, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione. Se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso
Sentenza n. 1
alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale» (comma 2, primo periodo), specificando altresì che, se sono