Sentenza n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 1
consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l’autorizzazione
Sentenza n. 1
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 35 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 5 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 56 Reg. ord. 1956:
Sentenza n. 1
Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 9 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 40 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 29 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 15 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 4 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 62 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 41 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 8 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 17 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 13 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 21 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 ed iscritta al n. 11 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 33 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 23 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 16 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 64 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 20 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Repubblica n. 58 del 9 marzo 1956 ed iscritta al n. 34 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 65 Reg. ord. 1956.
Sentenza n. 1
della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 63 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 67 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
Ufficiale della Repubblica n. 35 dell’11 febbraio 1956 ed iscritta al n. 18 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
di legge, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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’Avv. Massimo Severo Giannini, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 3 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
dagli Avv. Ellenio Ambrogi e Piero Calamandrei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 49 Reg
Sentenza n. 1
dagli Avv. Vezio Crisafulli e Giuliano Vassalli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 28 gennaio 1956 ed iscritta al n. 2
Sentenza n. 1
giudizio dagli avvocati Ennio Graziani e Francesco Mazzei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 16 marzo 1956 ed iscritta al
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Repubblica n. 53 del 3 marzo 1956 ed iscritta al n. 37 Reg. ord. 1956;
Sentenza n. 1
presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l’ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l’esame della competente
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Sentenza n. 1
al n. 138 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 12 settembre 1964.
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 bis dell’anno 1985;
Sentenza n. 1
I messi di conciliazione, invece, sono nominati dal Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica; sono scelti tra persone
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Sentenza n. 1
tra Angelica Pianeselli e l’INPS, iscritte ai numeri 116 e 322 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Sentenza n. 1
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Sentenza n. 1
Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo cui «[l]e funzioni delegate alle
Sentenza n. 1
– Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), secondo
Sentenza n. 1
– Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), al