Sentenza n. 1
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
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la concertazione con le Regioni in relazione a un intervento sussidiario dello Stato, sono stati individuati due livelli di partecipazione costituiti
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Degli eventuali difetti di questa motivazione e della dialettica ad essa retrostante, le Regioni e le Province autonome potranno eventualmente
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In virtù del già citato comma 3, che conclude l’art. 31, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti a quanto
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L’Avvocatura generale ricorda poi che, nella materia del turismo – la quale pure rientra nella competenza residuale delle Regioni ordinarie e in
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Consiglio dei ministri, previsto dal censurato art. 31, deve essere adottato in base a una procedura che prevede un’intesa con le Regioni e le Province
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
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spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome. Inoltre, tali molteplici competenze non si
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Non v’è dubbio che la disciplina dei condhotel attenga alla materia del «turismo e industria alberghiera», di competenza delle Regioni e delle
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interventi edilizi sugli esercizi esistenti – sia adottato «previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di
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anche per le Regioni a statuto ordinario, dato che l’art. 117, comma sesto, Cost. esclude ogni competenza regolamentare dello Stato nelle materie
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3, che le Regioni e le Province autonome «adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
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tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali (sentenza n. 383 del 2005), appare adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni
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Conferenza Stato-Regioni (art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 281 del 1997), che non sono oggetto del presente giudizio, occorre precisare che, secondo la
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regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli articoli
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cui «[l]e funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora