Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: questione

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Sentenza n. 1

335902
Corte costituzionale 9 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra

Sentenza n. 1

Poiché, come si è detto, unica è la questione di legittimità costituzionale che forma oggetto dei trenta giudizi proposti con altrettante ordinanze

Sentenza n. 1

Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già

Sentenza n. 1

In questi procedimenti penali il difensore dell’imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità costituzionale

Sentenza n. 1

Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell’art. 113 per incompatibilità con l’articolo 21 della

Sentenza n. 1

In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi

Sentenza n. 1

In ordine alla questione di competenza sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è innanzi tutto da considerare fuori di discussione la competenza

Sentenza n. 1

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel

Sentenza n. 1

svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche – quale che sia

Sentenza n. 1

336029
Corte costituzionale 8 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma

Sentenza n. 1

7. – Nemmeno si può dire che la Corte abbia con la sua giurisprudenza risolto in termini la questione che ora le viene sottoposta. Tuttavia l

Sentenza n. 1

3. – Pertanto la questione di costituzionalità, che la Corte deve esaminare, si può dire sia soltanto quella che sorge dall’asserito contrasto delle

Sentenza n. 1

4) l’infondatezza della seconda questione di costituzionalità risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere qualificata una

Sentenza n. 1

2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell’interpretazione dell’art. 81

Sentenza n. 1

1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo

Sentenza n. 1

. Ora, tralasciando di esaminare il punto se, anche così interpretata, la legge dia luogo a una questione di costituzionalità, sta di fatto che le spese

Sentenza n. 1

di Stato in sede giurisdizionale; e nel ricorso e in una successiva memoria sollevò la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della

Sentenza n. 1

336206
Corte costituzionale 7 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Sentenza n. 1

Nel merito la questione non è fondata.

Sentenza n. 1

Pertanto, la questione sollevata, per tutti i profili denunciati, risulta essere infondata.

Sentenza n. 1

Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.

Sentenza n. 1

Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il

Sentenza n. 1

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio

Sentenza n. 1

), sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122: a) in quanto i diritti di cronologico, di notificazione e

Sentenza n. 1

conto della rilevanza della questione, nel merito ne rilevava la infondatezza. Osservava che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti hanno lo stato

Sentenza n. 1

336411
Corte costituzionale 9 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
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Sentenza n. 1

3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.

Sentenza n. 1

Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio a quo il ricorrente risulta aver superato la soglia

Sentenza n. 1

2. – Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 7

Sentenza n. 1

ha concluso per la manifesta inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione di costituzionalità.

Sentenza n. 1

questione di costituzionalità non si pone, poiché le fattispecie all’esame dei rimettenti riguardano indebiti anteriori a tale data.

Sentenza n. 1

In conclusione, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale formulata nella precedente ordinanza del 5 marzo 2001 deve

Sentenza n. 1

del 2001, proposto la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249

Sentenza n. 1

Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo

Sentenza n. 1

rilevanza, la questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza del 5 marzo 2001, in relazione alla quale la Corte costituzionale, con

Sentenza n. 1

336873
Corte costituzionale 5 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
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Sentenza n. 1

Le ricorrenti lamentano che il loro coinvolgimento – previsto dalle norme in questione tramite un richiamo al procedimento di cui all’art. 9 del

Sentenza n. 1

impugnazione di tale disposizione non fa venir meno l’interesse a ricorrere contro le diverse norme oggi in questione e che, comunque, l’applicabilità del

Sentenza n. 1

Pertanto, nella peculiare disciplina in questione, per come essa è formulata, vengono in rilievo competenze eterogenee, alcune delle quali di stretta

Sentenza n. 1

L’art. 31, al comma 1, dopo aver esordito dichiarando che la disposizione in questione è ispirata alla finalità di diversificare l’offerta turistica

Sentenza n. 1

giungerebbe a un esito negativo. Lo stesso dovrebbe concludersi per il test di proporzionalità, potendo le misure in questione essere sostituite da

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