Sentenza n. 1
Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
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In conformità dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state
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entro la quale debbano essere contenuti l’attività di polizia e l’uso dei poteri di questa.
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È vero che questa ampiezza di poteri discrezionali è stata notevolmente ridotta dal successivo decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, il quale
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determinati casi, anche dalla sua non conciliabilità con norme che si dicono programmatiche, tanto più che in questa categoria vogliono essere
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infondatezza facendo riferimento a numerose sentenze di questa Corte che hanno escluso che i mezzi di copertura di una nuova e maggiore spesa possano essere
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3) a torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte indicate nell’ordinanza, perché queste decisioni riguarderebbero spese nuove o maggiori
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6. – A questa interpretazione è stata mossa da più parti la critica che essa ricondurrebbe a forme arcaiche di gestione della spesa pubblica e che
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come sua sede l
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; legge 9 agosto 1954, n. 632; legge 20 dicembre 1954, n. 1181). Mette conto di riferire in questa sede la legge 18 dicembre 1962, n. 1748, la quale
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. 1201, e successive), e straordinari sono qualificati i contributi versati alla A.N.A.S., negli stati di previsione dell’entrata o della spesa di questa
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, quindi, che questa seconda questione sia parte o costituisca un aspetto della prima; o lo si può asserire soltanto nel significato, ben diverso, che la
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Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
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rilevante. E questa Corte ha più volte deciso che l’art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione ed alle prestazioni accessorie
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4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
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del 2001, proposto la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249
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soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. In tale affidamento questa Corte (sentenza n. 431 del 1993) ha individuato – alla luce
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richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l’affidamento di una vasta categoria di cittadini nella
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Tale norma è stata però da questa Corte (sentenza n. 39 del 1993) definita non interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva, ed è stata
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, affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2333 del 1997 – «una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente». Questa
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Degli eventuali difetti di questa motivazione e della dialettica ad essa retrostante, le Regioni e le Province autonome potranno eventualmente
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autonome, da assumersi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, disposizione questa che – richiamando, attraverso
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Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n
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quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è da intendersi derogata a fronte di una disposizione del medesimo atto normativo che impone
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(sentenza n. 408 del 1998). Del resto, in più di un’occasione e in casi analoghi, è stata questa stessa Corte a identificare l’intesa in sede di
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costante giurisprudenza di questa Corte, gli strumenti di cooperazione tra diversi enti debbono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze