Sentenza n. 1
15) ordinanza 17 gennaio 1956 del Pretore di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Querzola Primo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Sentenza n. 1
“tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (primo comma) e che
Sentenza n. 1
corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate
Sentenza n. 1
5. – Nell’udienza del primo dicembre 1965 le difese delle parti hanno illustrato le tesi già proposte negli scritti difensivi e insistito nelle già
Sentenza n. 1
1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
Sentenza n. 1
fronte a questa, ma di fronte alla legislazione preesistente. Nel primo caso si fa riferimento a un documento contabile quale è anche (seppure non soltanto
Sentenza n. 1
riduzione del capitolo n. 52 dello stato di previsione dell’A.N.A.S. di 10 miliardi nel primo e di 5 nel secondo dei due esercizi considerati. Non si può
Sentenza n. 1
fondi per l’esecuzione del programma autostradale”. Sosteneva la ricorrente che l’articolo primo della legge, il quale dispone che “per l’attuazione
Sentenza n. 1
dell’ambito della sua sfera di applicazione, che è svincolato dall’“annualità” del bilancio, pur proclamata nel primo comma di quest’articolo. Vero è
Sentenza n. 1
lavoro svolto e ciò in riferimento all’art. 36 Cost. e all’art. 35, primo comma Cost.; b) non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi
Sentenza n. 1
stabilito nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (primo periodo
Sentenza n. 1
n. 164 del 2014, si deve convenire con la difesa delle ricorrenti che il censurato art. 31 – prescrivendo esplicitamente, nel primo periodo del comma
Sentenza n. 1
, il primo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; il secondo, da un
Sentenza n. 1
alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale» (comma 2, primo periodo), specificando altresì che, se sono
Sentenza n. 1
Dopo aver ribadito che, a suo avviso, in virtù della previsione di cui all’art. 31, comma 3, primo periodo, la disposizione impugnata risulta