Sentenza n. 1
, relativa cioè all’art. 72, ha affermato che “per le considerazioni già svolte in relazione alla prima questione può ritenersi che anche questa…, che
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, quindi, che questa seconda questione sia parte o costituisca un aspetto della prima; o lo si può asserire soltanto nel significato, ben diverso, che la
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legittimità, a volte nel senso che il criterio reddituale del 2001 opera per tutti gli indebiti erogati prima del 1° gennaio 2000, e quindi anche per quelli
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decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni indebitamente erogate dall’INPS prima del 1° gennaio 1996.
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previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.
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della legge n. 448 del 2001, per la parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni unite, si applicano agli indebiti erogati prima del 1° gennaio
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che i casi di specie – riguardando ripetizioni di somme indebitamente erogate dall’INPS prima del 1° gennaio 1996 – sono disciplinati da tali norme
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disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi
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, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l’importo della prima sia aumentato oltre il
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La prima riguarda i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), i
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Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima
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numeri 11 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2004.
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dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando
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della legge n. 412 del 1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996
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. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l’ente previdenziale abbia agito per il recupero dell’indebito prima dell’entrata in vigore della
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raggiunta o sussistano ragioni di urgenza. Dunque, non sarebbe nemmeno garantito che essa sia effettivamente raggiunta prima dell’adozione del decreto
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la rimozione avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
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, la figura del condhotel è menzionata per la prima volta all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la
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’art. 9, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo – vale a dire, qualora l’intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla prima seduta della
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stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione di questi, qualora ciò avvenga prima della