Sentenza n. 1
formatasi in proposito, perché la nota distinzione fra norme precettive e norme programmatiche può essere bensì determinante per decidere della
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alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle
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In conformità dell’art. 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, le trenta cause promosse con dette ordinanze sono state
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Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di
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Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell’articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell’art. 113 della
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. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto
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2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
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Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa
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contraddittorio prescritto dalla legge, e si distingue nettamente dall’istituto dell’intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della
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È evidente, pertanto, al lume delle sovresposte considerazioni, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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il 9 agosto 1964. In queste vengono fatti valere a sostegno della tesi dell’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, gli argomenti esposti
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Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
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norme contenute nei due articoli della legge 13 agosto 1959, n. 904, con la norma del quarto comma dell’art. 81, che dispone l’obbligo del legislatore
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che conseguirebbe che le norme delle quali è denunciata l’incostituzionalità non si porrebbero in contrasto con l’ultimo comma dell’art. 81, limitate
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non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa. Nemmeno vale richiamare in proposito le norme della legge sulla
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L’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario hanno uno status ben determinato e disciplinato da norme apposite e particolari (d.P.R. 28
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costituzionale delle norme da applicare (sent. n. 300/83).
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Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo
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7. – Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile – come in quelle di cui alla sentenza del 1993 – una lesione
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Inoltre le citate norme del 2001 – nella parte indicata – apprestano un’ulteriore tutela a quei pensionati con bassi redditi cui l’INPS abbia chiesto
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penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Per il resto norme retroattive sono ammissibili purché comportino una regolamentazione non manifestamente
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interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme
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, nonché nelle relative norme di attuazione, nei confronti delle norme statali eventualmente lesive delle stesse competenze.
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., e 8, numeri 5) e 20), dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol e le relative norme di attuazione, in particolare quelle
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Province autonome, regolate altresì da apposite norme di attuazione statutaria.
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Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol). La ricorrente richiama inoltre il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
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Le ricorrenti lamentano che il loro coinvolgimento – previsto dalle norme in questione tramite un richiamo al procedimento di cui all’art. 9 del
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impugnazione di tale disposizione non fa venir meno l’interesse a ricorrere contro le diverse norme oggi in questione e che, comunque, l’applicabilità del
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2014, promosse, in riferimento al d.P.R. n. 381 del 1974 e al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
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leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
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Sarebbe violato altresì l’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto
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titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
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dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici); le leggi 15 aprile 1991, n. 9 (Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione
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. 140 del 2015), secondo il quale in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze – come nel caso in esame, in cui le norme impugnate si pongono
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7.1.– L’impugnato art. 31 introduce norme in materia di condhotel, una tipologia innovativa di esercizi alberghieri, a gestione unitaria, che
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del 2001). La ricorrente richiama, inoltre, con riguardo alle norme di attuazione statutaria, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e
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In ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. Dalle norme impugnate non si evincerebbero le ragioni per cui la
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, numero 7, dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol). La ricorrente richiama inoltre, con riguardo alle norme di