Sentenza n. 1
, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non è menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non è consentita da alcuna norma
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Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza
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comma 5), dove è disposto che “le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall’autorità competente” la quale ultima disposizione non è
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’intervento del Presidente del Consiglio non sarebbe ammissibile, sia perché avvenuto senza preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia
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In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi
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Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.
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L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
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precettivo e non pro grammatico e che, in ogni caso, non bisogna fare confusione tra il problema dell’abrogazione delle leggi e quello della
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novembre 1947, n. 1382, che è con esso strettamente collegato; mentre non può essere dichiarata altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 663
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In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere incompatibilità tra l’art. 21 della Costituzione e l’art. 113 T.U. delle leggi di
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alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle
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Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all
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Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di non rilevanza sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato e ha motivato la non manifesta
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’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
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Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la
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Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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È altresì evidente che una puntualità altrettanto rigorosa per la natura stessa delle cose non è richiesta dalla ratio della norma per gli esercizi
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legislatore nel 1959, per la parte che si riferisce alla migliore sistemazione e adeguamento delle strade statali di primaria importanza, non avrebbe altro fine
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1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
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che prevede e regola le competenze in materia di formulazione di bilanci e di consuntivi e di approvazione di essi, non può comportare una riduzione
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4. – Non si può dire che la prassi legislativa si sia ormai affatto consolidata nel senso sostenuto da coloro i quali difendono quella che ormai usa
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Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il
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Nel merito la questione non è fondata.
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Infine, non sussiste violazione dell’art. 35 Cost..
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giudiziari, non sono né identiche né omogenee per cui la diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è irrazionale.
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Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell’art. 36 Cost..
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Invece, se non dipendente comunale, potrà svolgere altro lavoro.
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b) l’art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;
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Trattasi di una norma di principio che non appresta alcuna ulteriore e specifica tutela al lavoratore (sent. n. 189/82).
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Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di rito.
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Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il
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c) l’art. 36 Cost. perché l’entità dei compensi, come sopra determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti da tale norma.
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Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune – per cui trattasi di rapporto di impiego pubblico – in
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Pertanto non è contraria agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga a chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito una
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Secondo l’Istituto, non vi è contrasto con l’art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di dettare misure di
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6. – Le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.
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7. – Al di là di tali differenze, nelle norme impugnate non è ravvisabile – come in quelle di cui alla sentenza del 1993 – una lesione
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esso è tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati a reddito non elevato che destinano le prestazioni pensionistiche, pur indebite, al
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Inoltre la normativa censurata non è, per il percettore, totalmente peggiorativa rispetto a quella previgente, perché prevede in ogni caso l
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disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13
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Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al censurato art. 31 non risulta essere stato ancora pubblicato. Interpellate in udienza
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7.– Nel merito, le questioni non sono fondate.
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In ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. Dalle norme impugnate non si evincerebbero le ragioni per cui la
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A ciò, prosegue la ricorrente, non potrebbe obiettarsi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato previa intesa in
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impugnazione di tale disposizione non fa venir meno l’interesse a ricorrere contro le diverse norme oggi in questione e che, comunque, l’applicabilità del
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In subordine, si osserva che, nell’art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997, il comma 2, lettera b), consente di prescindere dall’intesa, ove essa non sia
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5.– Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità di alcune questioni, per le quali non sussiste la necessaria piena corrispondenza tra i ricorsi
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Non v’è dubbio che la disciplina dei condhotel attenga alla materia del «turismo e industria alberghiera», di competenza delle Regioni e delle
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Tenuto conto che gli interessi implicati non riguardano una singola Regione o Provincia autonoma (sentenza n. 278 del 2010), ma tematiche comuni a