Sentenza n. 1
, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non è menzione nella Costituzione. Ma tale distinzione non è consentita da alcuna norma
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Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell’art. 113 per incompatibilità con l’articolo 21 della
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Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a
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., non solo diventeranno inoperanti, ma dovranno essere considerate anche esse travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni del
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Anche nel presente giudizio queste discussioni sono state riprese dalle parti. Ma non occorre fermarsi su di esse né ricordare la giurisprudenza
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Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere
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Queste due tesi sono poi svolte e riaffermate energicamente nella successiva memoria dell’Avvocatura dello Stato; ma con pari vigore sono combattute
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. pen. siriferiscono non già esclusivamente al caso di fatti compiuti senza l’autorizzazione richiesta dall’art. 113 della legge di p.s., ma in
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svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche – quale che sia
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copertura, prevista dagli artt. 11 e 21 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, fosse conforme alla Costituzione, ma si limitò ad affermare che, non avendo
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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bilancio non si possono statuire nuovi tributi e nuove spese”, ma il legame tra i due commi, che è stato sottolineato in numerose sentenze di questa
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Ma la critica è senza fondamento, perché muove dall’errato presupposto che la norma contenuta nel quarto comma dell’art. 81 includa una precisa
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state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma
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esaminare e risolvere il problema dei mezzi che devono fronteggiare la spesa negli esercizi successivi a quello in corso. Ma non mancano tuttavia casi per
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una programmazione settoriale della spesa pubblica, non vietata da alcuna norma costituzionale, ma imposta da obiettive necessità di una visione d
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disponendo, essa, com’é di tutta evidenza, non approva già un bilancio né una norma di bilancio, ma autorizza il Governo ad inscrivere nei bilanci
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normale di esame e di approvazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 72 appunto per le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, ma mediante
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Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella dell’ufficiale
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occasionalmente; non potrà avere vincoli di rilievo ma godrà certamente di piena autonomia di organizzazione.
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Ma la fattispecie odierna è ben diversa da quella decisa dalla sentenza del 1993.
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intervenuto sulla disciplina a regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato a introdurre una normativa
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anteriori al 1° gennaio 1996, e altre volte nel senso che quel criterio riguarda solo gli indebiti erogati bensì prima del 1° gennaio 2001, ma dopo il
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ripetibilità ad un criterio meramente reddituale. Inoltre la sostituzione del regime di tutela dell’affidamento del pensionato con un altro criterio, diverso ma
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Tale norma è stata però da questa Corte (sentenza n. 39 del 1993) definita non interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva, ed è stata
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della legge n. 412 del 1991), ma regola esclusivamente gli indebiti già erogati dagli enti pubblici di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996
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la disciplina di cui all’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina analoga a quella già prevista dalle citate
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Tenuto conto che gli interessi implicati non riguardano una singola Regione o Provincia autonoma (sentenza n. 278 del 2010), ma tematiche comuni a
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Conferenza in cui è all’ordine del giorno, e qualora sussistano ragioni di urgenza – il Consiglio dei ministri può provvedere unilateralmente, ma
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investimenti nel settore alberghiero; ma non spiegherebbe perché una tale esigenza non potrebbe essere soddisfatta da misure diversificate su base
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A prescindere dal fatto che la lamentata debolezza dell’intesa non sarebbe attribuibile all’impugnato art. 31, ma finirebbe per investire la stessa