Sentenza n. 1
L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
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nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell’art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le
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1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di
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leggi anteriori che siano con essa incompatibili e la relativa dichiarazione è di competenza esclusiva del giudice ordinario; mentre le norme
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In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere incompatibilità tra l’art. 21 della Costituzione e l’art. 113 T.U. delle leggi di
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Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa
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La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il
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esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
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2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
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precettivo e non pro grammatico e che, in ogni caso, non bisogna fare confusione tra il problema dell’abrogazione delle leggi e quello della
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generale alla inosservanza delle varie leggi che espressamente lo richiamano.
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trasgressioni al precetto dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o
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un unico documento in cui spese ed entrate si fronteggiano nella loro interezza, per effetto di leggi susseguitisi l’una con l’altra nel tempo, una
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state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma
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: sostenendosi da molti con vigore che l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese riguardi esclusivamente le leggi che
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normale di esame e di approvazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 72 appunto per le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, ma mediante
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La ricorrente prosegue affermando di avere esercitato le competenze suddette attraverso alcune leggi e atti amministrativi provinciali: la legge 14
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leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
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quella primaria delle Province autonome – lo Stato può attrarre a sé funzioni amministrative, nonché regolarne con proprie leggi l’esercizio, qualora ciò
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Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in
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«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige»); la competenza legislativa
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. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige»); la competenza