Sentenza n. 1
È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s
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esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
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anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9
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legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;
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La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8
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. Le disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87 sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanza si
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In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della
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Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già
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In ordine poi al contrasto tra l’art. 113 della legge di p.s. e l’art. 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale contrasto è
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di legge, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza dell
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. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto
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legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di
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4) l’infondatezza della seconda questione di costituzionalità risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere qualificata una
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1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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copertura, prevista dagli artt. 11 e 21 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, fosse conforme alla Costituzione, ma si limitò ad affermare che, non avendo
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2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se
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che il quarto comma, che è al centro del presente giudizio, segue immediatamente un terzo nel quale è disposto che “con la legge di approvazione del
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i quali, viceversa, la legge reca l’indicazione dei mezzi per fronteggiare la nuova o maggiore spesa anche per gli esercizi futuri – si tratti di
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legge 13 agosto 1959, n. 904, intitolata: “Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza ed integrazione di
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’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
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dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche; legge 11 giugno 1962, n. 546; legge 12 luglio 1975, n. 339).
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dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio
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dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
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261 dell’art. 1 della legge del 1996 e dai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001.
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Analoghe censure sono poi mosse nei confronti dell’art. 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001.
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ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni
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La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo
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La successiva normativa introdotta dall’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di
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del 2001, proposto la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 e questa Corte, con ordinanza n. 249
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Orbene è significativo che la normativa censurata (commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, integrati dai commi 7 e 8 dell’art. 38
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costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 38
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nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della
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– anzitutto – ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge del 1996 e – in secondo luogo – ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge del 2001, nella parte in
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La legislazione anteriore ai commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996 considerava irripetibili le somme percepite in buona fede dal
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La seconda riguarda i commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio
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Il rimettente censura poi anche l’art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: «nei confronti dei soggetti che
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del 1° gennaio 1996 rilevano entrambe le normative censurate: dapprima operano i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, onde l
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L’impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per essi – ove fossero applicabili
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1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l
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La ricorrente prosegue affermando di avere esercitato le competenze suddette attraverso alcune leggi e atti amministrativi provinciali: la legge 14
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4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014
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hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei
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nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
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-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese
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-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito
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, altresì, la competenza legislativa residuale in materia di commercio (ai sensi degli artt. 117, comma quarto, Cost., e 10 della legge costituzionale n. 3
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medesimo d.l. n. 133 del 2014 (aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 164 del 2014), la quale dunque non neutralizzerebbe gli effetti asseritamente