Sentenza n. 1
Ma, ciò nonostante, la indeterminatezza originaria rimane e quindi così per l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato a
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In ordine poi al contrasto tra l’art. 113 della legge di p.s. e l’art. 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale contrasto è
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In via subordinata, chiede poi che sia dichiarato non sussistere incompatibilità tra l’art. 21 della Costituzione e l’art. 113 T.U. delle leggi di
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Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere
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2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
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consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l’autorizzazione
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L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
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nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla tesi principale, si sostiene che l’art. 21 della Costituzione ha carattere spiccatamente
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8. – Si deve pertanto affermare, meglio precisando l’ora citata giurisprudenza, che l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore
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L’Avvocatura osserva:
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un unico documento in cui spese ed entrate si fronteggiano nella loro interezza, per effetto di leggi susseguitisi l’una con l’altra nel tempo, una
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È evidente, pertanto, al lume delle sovresposte considerazioni, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
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Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
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non di “programmare” le spese che, istituzionalmente, corre l’obbligo all’A.N.A.S. di erogare per la costruzione e la manutenzione delle strade; dal
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, salvi sempre l’approvazione e il giudizio politico del Parlamento, quante volte l’esigenza dell’equilibrio finanziario e dello sviluppo economico
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uditi l’avv. Gian Marco Dallari, per Piazza, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
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1. – Con decreto 8 giugno 1962, n. 14000, rep. 32, il Prefetto di Ravenna autorizzò l’occupazione temporanea in favore dell’A.N.A.S. di terreni di
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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Né vale richiamare contro questa interpretazione le vicende legislative della norma costituzionale. Il fatto che si prevedesse come sua sede l
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3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. L’atto di
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Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la
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L’ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata
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Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
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c) l’art. 36 Cost. perché l’entità dei compensi, come sopra determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti da tale norma.
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L’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario hanno uno status ben determinato e disciplinato da norme apposite e particolari (d.P.R. 28
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visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
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a) l’art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari
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L’ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n. 65 bis dell’anno 1985.
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
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b) l’art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;
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Per quanto riguarda l’onere economico e l’organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il
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Invero, i detti diritti e l’indennità di trasferta costituiscono solo una componente della retribuzione, cioé una esigua parte, evidentemente la meno
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Hanno diritto all’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n. 1229/59).
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Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l’ordinanza non dava
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uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.
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In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033
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Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la
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L’applicazione retroattiva della normativa censurata determina – secondo il rimettente – una disparità di trattamento tra pensionati per i quali sia
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Secondo l’Istituto, non vi è contrasto con l’art. 3 Cost., avendo entrambe le disposizioni censurate la funzione di dettare misure di
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della legge n. 448 del 2001, per la parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni unite, si applicano agli indebiti erogati prima del 1° gennaio
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integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tale
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uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Province autonome di Bolzano e di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del
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deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2014, ratificata dal Consiglio provinciale il 14 gennaio 2015, ha impugnato l’art. 31 del decreto
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In virtù del già citato comma 3, che conclude l’art. 31, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti a quanto
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impugnazione di tale disposizione non fa venir meno l’interesse a ricorrere contro le diverse norme oggi in questione e che, comunque, l’applicabilità del
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hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei
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1.3.– Con memoria depositata il 20 ottobre 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha ribadito i propri argomenti difensivi, sottolineando che le
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Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta