Sentenza n. 1
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentenza n. 1
È superfluo fermarsi sulle argomentazioni fatte durante la discussione orale per contestare l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri
Sentenza n. 1
’intervento del Presidente del Consiglio non sarebbe ammissibile, sia perché avvenuto senza preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia
Sentenza n. 1
In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della
Sentenza n. 1
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Piazza Domenica Clara;
Sentenza n. 1
intervento è stato depositato il 30 settembre 1964.
Sentenza n. 1
miglioramento delle strade statali e nuove autostrade. A tali compiti l’Azienda provvede con i fondi posti a sua disposizione e l’intervento del
Sentenza n. 1
’intervento. Le conclusioni alle quali essa perviene sono le seguenti: a) la legge impugnata non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce a un
Sentenza n. 1
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentenza n. 1
quotidiano e continuativo, si rende necessario l’intervento di un capo al quale competerà la responsabilità organizzativa e funzionale dell’ufficio con i
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Visti gli atti di costituzione dell’INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
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I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato
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irragionevole (fra le altre, sentenza n. 419 del 2000), onde la retroattività può risultare giustificata proprio dalla sistematicità dell’intervento
Sentenza n. 1
carattere straordinario ed eccezionale dell’intervento legislativo, diretto a porre ordine nella materia dell’indebito previdenziale.
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a quelli, sopra riassunti, esposti nell’atto di intervento nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Sentenza n. 1
Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta
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e regionali, tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto
Sentenza n. 1
la concertazione con le Regioni in relazione a un intervento sussidiario dello Stato, sono stati individuati due livelli di partecipazione costituiti
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funzione regolatoria sarebbe non frazionabile. La difesa erariale si limiterebbe a richiamare la ratio dell’intervento, che è di incentivare gli