Sentenza n. 1
I loro difensori, nelle deduzioni depositate nella cancelleria, chiedono tutti che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 113
Sentenza n. 1
giuridici dell’abrogazione e della illegittimità costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi, con effetti diversi
Sentenza n. 1
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. si ripercuote naturalmente sull’art. 1 del decreto legislativo 8
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evidente e perciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 deve essere dichiarata dalla Corte costituzionale.
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legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di
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La Corte costituzionale deve perciò dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s., fatta eccezione per il
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, come è stabilito nell’art. 134 della Costituzione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge non può essere fatta che dalla
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illegittimità costituzionale, il quale secondo problema sorge proprio quando l’abrogazione della legge sia stata esclusa e renda così necessaria la pronunzia
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2. – Dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. approvato
Sentenza n. 1
L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle
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abrogazione o meno di una legge, ma non è decisiva nei giudizi di legittimità costituzionale, potendo la illegittimità costituzionale di una legge derivare, in
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Quanto alle altre disposizioni dettate nel ricordato articolo, la dichiarazione di illegittimità non implica che esse non possano essere sostituite
Sentenza n. 1
È evidente, pertanto, al lume delle sovresposte considerazioni, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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il 9 agosto 1964. In queste vengono fatti valere a sostegno della tesi dell’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, gli argomenti esposti
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Il Pretore di Trecastagni, con l’ordinanza in epigrafe, denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. lgt. del 1 Febbraio 1946, n. 122
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illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate che mirano anche ad assicurare la definizione in tempi ragionevoli di un consistente contenzioso
Sentenza n. 1
integrazione al trattamento minimo di pensione in misura superiore a quella spettante ed aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità di tale