Sentenza n. 1
In questi procedimenti penali il difensore dell’imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità costituzionale
Sentenza n. 1
Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere
Sentenza n. 1
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1956.
Sentenza n. 1
Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell’articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell’art. 113 della
Sentenza n. 1
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.
Sentenza n. 1
Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.
Sentenza n. 1
uditi l’avv. Gian Marco Dallari, per Piazza, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
Sentenza n. 1
3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. L’atto di
Sentenza n. 1
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964
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Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1966.
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2. – La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Marco Dallari, il quale ha depositato deduzioni
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2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell’interpretazione dell’art. 81
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
Sentenza n. 1
Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
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Puglisi Antonio, messo di conciliazione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trecastagni il Comune di Viagrande chiedendone la condanna al
Sentenza n. 1
Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il
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Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.
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Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune – per cui trattasi di rapporto di impiego pubblico – in
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Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l’ordinanza non dava
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udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.
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Mentre l’ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se
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b) l’art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;
Sentenza n. 1
Per quanto riguarda l’onere economico e l’organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il
Sentenza n. 1
Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio a quo il ricorrente risulta aver superato la soglia
Sentenza n. 1
Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la
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Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.
Sentenza n. 1
Per il resto del loro contenuto dispositivo – ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la
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E’ sorto così il problema della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto dalla giurisprudenza di
Sentenza n. 1
Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima
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udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
Sentenza n. 1
dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando
Sentenza n. 1
uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Sentenza n. 1
La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo
Sentenza n. 1
Il successivo comma 2 del censurato art. 31 prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca altresì i criteri e
Sentenza n. 1
2.1.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 9 del 2015), previa
Sentenza n. 1
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.
Sentenza n. 1
1.2.– Con atto depositato il 17 febbraio 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Sentenza n. 1
, il primo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; il secondo, da un
Sentenza n. 1
Oltre a ripercorrere il contenuto della disposizione impugnata, la difesa erariale sottolinea che già a norma dell’art. 10, comma 5, del decreto
Sentenza n. 1
udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;
Sentenza n. 1
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
Sentenza n. 1
Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n
Sentenza n. 1
Le ricorrenti lamentano che il loro coinvolgimento – previsto dalle norme in questione tramite un richiamo al procedimento di cui all’art. 9 del
Sentenza n. 1
A ciò, prosegue la ricorrente, non potrebbe obiettarsi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato previa intesa in
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1.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 8 del 2015), previa
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1.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Bolzano ha insistito nelle proprie conclusioni.
Sentenza n. 1
del 2001). La ricorrente richiama, inoltre, con riguardo alle norme di attuazione statutaria, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e
Sentenza n. 1
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Province autonome di Bolzano e di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del
Sentenza n. 1
4.– Ad avviso delle ricorrenti, il censurato art. 31 interferisce con numerose materie oggetto di competenze legislative e amministrative delle