Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

335850
Corte costituzionale 6 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

In questi procedimenti penali il difensore dell’imputato o il Pubblico Ministero o entrambi sollevarono la questione sulla legittimità costituzionale

Sentenza n. 1

Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l’autorizzazione, sembra far dipendere

Sentenza n. 1

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1956.

Sentenza n. 1

Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell’articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell’art. 113 della

Sentenza n. 1

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.

Sentenza n. 1

Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.

Sentenza n. 1

336014
Corte costituzionale 8 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

uditi l’avv. Gian Marco Dallari, per Piazza, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

Sentenza n. 1

3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. L’atto di

Sentenza n. 1

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1964

Sentenza n. 1

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1966.

Sentenza n. 1

2. – La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Marco Dallari, il quale ha depositato deduzioni

Sentenza n. 1

2) il problema che è al fondo della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato, sarebbe quello dell’interpretazione dell’art. 81

Sentenza n. 1

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.

Sentenza n. 1

Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull

Sentenza n. 1

336167
Corte costituzionale 9 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Puglisi Antonio, messo di conciliazione, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Trecastagni il Comune di Viagrande chiedendone la condanna al

Sentenza n. 1

Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il

Sentenza n. 1

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1986.

Sentenza n. 1

Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si instaura con il Comune – per cui trattasi di rapporto di impiego pubblico – in

Sentenza n. 1

Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l’ordinanza non dava

Sentenza n. 1

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Sentenza n. 1

Mentre l’ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se

Sentenza n. 1

b) l’art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;

Sentenza n. 1

Per quanto riguarda l’onere economico e l’organizzazione del servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese obbligatorie per il

Sentenza n. 1

336385
Corte costituzionale 11 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Quanto alla rilevanza della questione precisa poi il giudice rimettente che nel giudizio a quo il ricorrente risulta aver superato la soglia

Sentenza n. 1

Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la

Sentenza n. 1

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.

Sentenza n. 1

Per il resto del loro contenuto dispositivo – ossia per la parte in cui i citati commi 7 e 8 concernono indebiti erogati dopo il 1° gennaio 1996 – la

Sentenza n. 1

E’ sorto così il problema della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto dalla giurisprudenza di

Sentenza n. 1

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima

Sentenza n. 1

udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;

Sentenza n. 1

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Sentenza n. 1

dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando

Sentenza n. 1

uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l’INPS e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 1

La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo

Sentenza n. 1

336585
Corte costituzionale 16 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Sentenza n. 1

Il successivo comma 2 del censurato art. 31 prevede che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca altresì i criteri e

Sentenza n. 1

2.1.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 9 del 2015), previa

Sentenza n. 1

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.

Sentenza n. 1

1.2.– Con atto depositato il 17 febbraio 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Sentenza n. 1

, il primo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; il secondo, da un

Sentenza n. 1

Oltre a ripercorrere il contenuto della disposizione impugnata, la difesa erariale sottolinea che già a norma dell’art. 10, comma 5, del decreto

Sentenza n. 1

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

Sentenza n. 1

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.

Sentenza n. 1

Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n

Sentenza n. 1

Le ricorrenti lamentano che il loro coinvolgimento – previsto dalle norme in questione tramite un richiamo al procedimento di cui all’art. 9 del

Sentenza n. 1

A ciò, prosegue la ricorrente, non potrebbe obiettarsi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato previa intesa in

Sentenza n. 1

1.1.– La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 9 gennaio 2015 e depositato il 16 gennaio 2015 (reg. ric. n. 8 del 2015), previa

Sentenza n. 1

1.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Bolzano ha insistito nelle proprie conclusioni.

Sentenza n. 1

del 2001). La ricorrente richiama, inoltre, con riguardo alle norme di attuazione statutaria, il d.P.R. n. 381 del 1974, il d.P.R. n. 278 del 1974 e

Sentenza n. 1

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Province autonome di Bolzano e di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del

Sentenza n. 1

4.– Ad avviso delle ricorrenti, il censurato art. 31 interferisce con numerose materie oggetto di competenze legislative e amministrative delle

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