Sentenza n. 1
“tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (primo comma) e che
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5. – Nell’udienza del primo dicembre 1965 le difese delle parti hanno illustrato le tesi già proposte negli scritti difensivi e insistito nelle già
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infondatezza facendo riferimento a numerose sentenze di questa Corte che hanno escluso che i mezzi di copertura di una nuova e maggiore spesa possano essere
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sono avute finora in sede parlamentare, che non sono giunti a conclusioni unanimemente condivise, né hanno sfociato, sul punto che qui interessa, in
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Hanno diritto all’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n. 1229/59).
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L’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario hanno uno status ben determinato e disciplinato da norme apposite e particolari (d.P.R. 28
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Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 160 e segg. T. U. n. 1229/59) hanno uno status bene determinato. Sono anche essi impiegati dello Stato
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operazioni relative sono svolte da apposita Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta da un magistrato. Hanno un organico
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Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico dell’erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la percezione dei diritti, al
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Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad apposita Commissione di Vigilanza e di disciplina (art. 49 del T. U. n. 1229/59
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spettanti agli ufficiali giudiziari che, quindi, hanno detta quota a loro carico. Essi ripartiscono tra loro in quota eguale i detti proventi, diritti e
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conto della rilevanza della questione, nel merito ne rilevava la infondatezza. Osservava che gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti hanno lo stato
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hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per
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In particolare i commi 260 e 261 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, oggi impugnati, hanno dettato – secondo i principi, poi consolidati
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Con le ordinanze in epigrafe i giudici hanno risollevato la medesima questione nei confronti delle norme del 1996 a suo tempo impugnate, sul rilievo
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, le parti non hanno riferito informazioni in ordine allo stato della procedura per l’approvazione del decreto stesso.
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2.– I ricorsi hanno ad oggetto la medesima disposizione e formulano censure analoghe, sicché ne appare opportuna la riunione ai fini di una decisione
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hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei
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e le delibere delle Giunte provinciali (ratificate dai rispettivi Consigli provinciali) che ne hanno autorizzato la proposizione (sentenze n. 55 e n