Sentenza n. 1
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 1
Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già
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. Del resto, la scarsa aderenza di alcune disposizioni della legge di p.s. ai principi e alle norme della Costituzione sopravvenuta ha già da molto
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nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla tesi principale, si sostiene che l’art. 21 della Costituzione ha carattere spiccatamente
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del Cod.pen. e dell’art. 2 del menzionato decreto legislativo 8 novembre 1947, che lo ha modificato, perché le sanzioni stabilite nel detto art. 663 Cod
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svolgano in contraddittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimità, ma anche – quale che sia
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alla Costituzione non v’ha luogo a giudizio di legittimità costituzionale, perché le norme precettive della Costituzione importano abrogazione delle
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subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare
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ha pronunciato la seguente
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Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di non rilevanza sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato e ha motivato la non manifesta
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’interpretazione che in vari casi essa ha dato del terzo e quarto comma dell’art. 81 è, come del resto è stato visto dalla dottrina, nel senso che il precetto
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2. – La signora Piazza si è costituita nel presente giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Marco Dallari, il quale ha depositato deduzioni
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Non può essere revocato in dubbio che il precetto costituzionale non ha inteso punto abrogare l’art. 39 della citata legge contenente “Norme sull
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4. – L’Avvocatura ha pure depositato il 18 novembre 1965 una memoria, nella quale ha svolto ampiamente le tesi difensive enunciate nell’atto d
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Si sa che l’interpretazione di questa norma ha dato luogo a discussioni e contrasti che non si possono dire, non già conclusi, ma nemmeno sopiti
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necessario, cedere di fronte alla norma gerarchicamente sopraordinata della Costituzione, e nemmeno per l’argomento testuale, che pure ha la sua importanza
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ha pronunciato la seguente
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In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che, generalmente, si fa risalire al Comune.
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Hanno diritto all’indennità di trasferta per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove l’ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n. 1229/59).
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Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità integrativa stante il
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rilevante. E questa Corte ha più volte deciso che l’art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione ed alle prestazioni accessorie
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ha pronunciato la seguente
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3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.
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In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033
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ha concluso per la manifesta inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione di costituzionalità.
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3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per
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Il rimettente censura poi anche l’art. 38 della legge n. 448 del 2001, che ha successivamente previsto al comma 7: «nei confronti dei soggetti che
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Infine la sentenza del 1993 ha posto in rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati a reddito non elevato; invece il criterio
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I rimettenti chiedono in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo a quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato
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, quella dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha escluso il recupero delle rate di pensione indebitamente erogate, salvo il caso del
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2. – Con ordinanza del 18 febbraio 2004 il Tribunale di Viterbo ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 7
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soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia. In tale affidamento questa Corte (sentenza n. 431 del 1993) ha individuato – alla luce
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richiama la sentenza n. 39 del 1993 di questa Corte che ha evidenziato la necessità di tutelare «l’affidamento di una vasta categoria di cittadini nella
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1. – Con ordinanza del 30 ottobre 2003 il Tribunale di Roma ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità
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interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme
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legge n. 662 del 1996 è assai simile a quella esaminata dalla Corte con la sentenza n. 39 del 1993, che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con
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ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 1
1.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Bolzano ha insistito nelle proprie conclusioni.
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2.4.– Con memoria depositata il 27 ottobre 2015, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nelle proprie conclusioni, esponendo argomenti uguali a
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2.3.– Con memoria depositata il 20 ottobre 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha confermato le proprie conclusioni, con argomenti uguali a
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deliberazione della Giunta provinciale del 9 dicembre 2014, ratificata dal Consiglio provinciale il 20 dicembre 2014, ha impugnato diverse disposizioni
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d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, ivi censurate. In merito all’art. 31, la difesa erariale ha svolto argomenti uguali
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deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2014, ratificata dal Consiglio provinciale il 14 gennaio 2015, ha impugnato l’art. 31 del decreto
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luglio 2014, n. 106, che non ha mai ricevuto attuazione. È solo nell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, qui in esame, che il nuovo
Sentenza n. 1
. 117, comma secondo, lettera l), Cost., il quale, peraltro, ha codificato il limite del «diritto privato» già consolidatosi nella giurisprudenza
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1.3.– Con memoria depositata il 20 ottobre 2015, l’Avvocatura generale dello Stato ha ribadito i propri argomenti difensivi, sottolineando che le