Sentenza n. 1
Tuttavia è da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce un diritto non escluda il regolamento dell’esercizio di esso.
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Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili
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l’esercizio in modo da evitarne gli abusi, anche in relazione alla espressa disposizione dettata nell’ultimo comma dello stesso art. 21 e, in generale
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disciplina per l’esercizio del diritto riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.
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e allo spirito della Costituzione. Che la limitazione dell’obbligo della “copertura” al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell
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’esercizio 1960-61, ritenendo ciò sufficiente per sfuggire al precetto dell’art. 81.
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’insieme di determinate esigenze pubbliche, che non è possibile soddisfare nel termine di un solo esercizio finanziario. L’approvazione legislativa di un
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’esercizio in corso – il più delle volte per una parte minima se non addirittura simbolica delle nuove o maggiori spese –, si tralascia affatto di
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. è evidente che l’obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sopra un esercizio in corso, per il quale è stato
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esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70”, lungi dall’adempire l’obbligo imposto al
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D’altra parte occorre tener conto della compatibilità con le risorse disponibili, sicché al Governo ed al Parlamento, nell’esercizio della loro
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deve definire le condizioni di esercizio del condhotel e i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di
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quella primaria delle Province autonome – lo Stato può attrarre a sé funzioni amministrative, nonché regolarne con proprie leggi l’esercizio, qualora ciò
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A norma dello stesso comma 1, le condizioni di esercizio dei condhotel sono definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
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, configurando una nuova tipologia di esercizio alberghiero contraddistinta dall’offerta di servizi, oltre che in camere tradizionali, anche in unità
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diversi dall’impresa alberghiera; sicché, le «condizioni di esercizio», da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
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il d.P.R. n. 686 del 1973, nonché l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Come frutto dell’autonomo esercizio delle competenze rivendicate, è citato l’art
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complessiva dei compendi immobiliari interessati» (comma 1); b) demanda la determinazione delle «condizioni di esercizio dei condhotel» a un decreto del