Sentenza n. 1
Affermata la competenza di questa Corte, si può passare all’esame della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze sopra
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legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di
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presentati così alla Camera dei Deputati come al Senato della Repubblica, l’ultimo dei quali ha pure recentemente avuto l’esame della competente
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comma dell’art. 72 della Costituzione, il quale prevede “la procedura normale di esame e di approvazione diretta” da parte delle Camere per i disegni
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raffronto costituito dal “bilancio in corso” che, nel caso in esame, non sussiste, provvedendo la legge impugnata, senza incidere sul bilancio in corso
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situazione economica del Paese e dal programma di sviluppo del Paese: sui quali punti la Corte potrà portare il suo esame nei limiti della sua competenza.
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normale di esame e di approvazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 72 appunto per le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi, ma mediante
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reddituale posto dalla normativa oggi in esame vale proprio a sottrarre i pensionati con reddito più basso alle pretese restitutorie dell’INPS.
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questione di costituzionalità non si pone, poiché le fattispecie all’esame dei rimettenti riguardano indebiti anteriori a tale data.
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del 2002, aveva restituito gli atti ai rimettenti per un nuovo esame alla luce del sopravvenuto art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001.
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interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme
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Province autonome, come emerge anche dalla enunciazione delle finalità dell’intervento legislativo in esame, il quale mira a «diversificare l’offerta
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provvedimenti adottati all’esame della Conferenza Stato-Regioni.
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. 140 del 2015), secondo il quale in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze – come nel caso in esame, in cui le norme impugnate si pongono
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luglio 2014, n. 106, che non ha mai ricevuto attuazione. È solo nell’art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, qui in esame, che il nuovo