Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: disciplina

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Sentenza n. 1

335915
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in modo che l’attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili

Sentenza n. 1

, per la prevenzione dei reati. è stato già osservato che la disciplina dell’esercizio di un diritto non è per sé stessa lesione del diritto medesimo

Sentenza n. 1

disciplina per l’esercizio del diritto riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione.

Sentenza n. 1

336301
Corte costituzionale 2 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Invero, il detto art. 35 enuncia solo un principio generale di garanzia del lavoro mentre è demandata al legislatore, in concreto, la disciplina per

Sentenza n. 1

Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad apposita Commissione di Vigilanza e di disciplina (art. 49 del T. U. n. 1229/59

Sentenza n. 1

336470
Corte costituzionale 17 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e

Sentenza n. 1

La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo

Sentenza n. 1

E’ sorto così il problema della disciplina applicabile agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996, variamente risolto dalla giurisprudenza di

Sentenza n. 1

’irripetibilità di un quarto della prestazione indebitamente percepita, onde – sotto questo profilo – è disciplina per lui più favorevole.

Sentenza n. 1

La disciplina mira ad esentare il destinatario di pensioni e rendite da oneri di restituzione che difficilmente potrebbe affrontare, stante la

Sentenza n. 1

decidere i casi sottoposti ai rimettenti, interessa solo la disciplina delle prestazioni indebitamente erogate dall’INPS prima del 1° gennaio 1996.

Sentenza n. 1

anche agli indebiti anteriori al 1° gennaio 1996 – varrebbero gli stessi dubbi di incostituzionalità dedotti a proposito della disciplina del 1996.

Sentenza n. 1

ribadirsi con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 38, commi 7 e 8, della legge n. 662 del 1996, atteso che anche le citate disposizioni

Sentenza n. 1

cassazione nella sentenza n. 2333 del 1997 quale disciplina avente efficacia retroattiva e, in via transitoria, globalmente sostitutiva di quella

Sentenza n. 1

, affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2333 del 1997 – «una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente». Questa

Sentenza n. 1

la disciplina di cui all’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996, ma ha dettato una disciplina analoga a quella già prevista dalle citate

Sentenza n. 1

disciplina degli indebiti che (come quelli di cui alle ordinanze di rimessione) siano stati erogati dall’INPS prima del 1° gennaio 1996: e quindi

Sentenza n. 1

D’altra parte la necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati, l’affidamento del pensionato non implica di per sé una disciplina unica

Sentenza n. 1

retroattivamente il regime degli indebiti previdenziali erogati nel vigore della legislazione precedente – aveva posto una disciplina peggiorativa per

Sentenza n. 1

pensionato. In particolare, alla risalente disciplina posta dall’art. 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è seguita, in epoca più recente

Sentenza n. 1

anteriori al 1° gennaio 1996 e sia intervenuta una dichiarazione di non ripetibilità ai sensi della previgente disciplina, e i casi in cui – a parità di

Sentenza n. 1

gli artt. 3 e 38 Cost., l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 «nella parte in cui estende le innovazioni introdotte nella disciplina della

Sentenza n. 1

336853
Corte costituzionale 9 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Pertanto, nella peculiare disciplina in questione, per come essa è formulata, vengono in rilievo competenze eterogenee, alcune delle quali di stretta

Sentenza n. 1

Non v’è dubbio che la disciplina dei condhotel attenga alla materia del «turismo e industria alberghiera», di competenza delle Regioni e delle

Sentenza n. 1

Interpretata alla luce dei suddetti principi, la disciplina di cui al d.lgs. n. 281 del 1997, richiamata dalla disposizione impugnata, richiede che l

Sentenza n. 1

vedano, mutatis mutandis, sentenze n. 340 e n. 318 del 2009) la disciplina dei condhotel riguarda, quindi, anche la materia dell’«urbanistica» e del

Sentenza n. 1

istituto trova una sua definizione e un principio di disciplina, da svilupparsi tramite l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Sentenza n. 1

D’altra parte, la disciplina dei condhotel coinvolge anche rapporti di natura privatistica: basti osservare che, all’interno della nuova figura

Sentenza n. 1

. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione

Sentenza n. 1

territoriale – come diversificate, in quanto rimesse alla competenza regionale, sono altresì la classificazione delle strutture ricettive, nonché la disciplina

Sentenza n. 1

disciplina generale delle intese in seno alla Conferenza unificata (art. 9 del d.lgs. n. 281 del 1997), nonché quella delle intese in seno alla

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