Sentenza n. 1
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1956.
Sentenza n. 1
Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già
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In tutte le ordinanze è osservato sostanzialmente che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 113 della legge di p.s. non può dirsi
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nelle memorie avversarie, dove, specialmente in ordine alla tesi principale, si sostiene che l’art. 21 della Costituzione ha carattere spiccatamente
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da altre più adeguate le quali, senza lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero enunciato nell’art. 21 della Costituzione, ne regolino
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29) ordinanza 1 febbraio 1956 della Corte d’Assise di Terni nel procedimento penale a carico di Picchiami Dario ed altri, pubblicata nella Gazzetta
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8) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Alti Ambrogio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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9) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Gandini Carlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
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esclusiva della Corte costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
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10) ordinanza 24 gennaio 1956 della Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zanaletti Luigi ed altro, pubblicata nella Gazzetta
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In ordine poi al contrasto tra l’art. 113 della legge di p.s. e l’art. 21 della Costituzione, i difensori delle parti assumono che tale contrasto è
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della legge di p.s. e di quelle altre disposizioni legislative la cui illegittimità, a giudizio della Corte, debba derivare come conseguenza dell
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Ma la questione è stata posta, quasi esclusivamente, sotto il profilo della abrogazione dell’art. 113 per incompatibilità con l’articolo 21 della
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In una delle ordinanze si aggiunge ancora, riportando i motivi esposti nella istanza di difesa, che il contrasto dell’art. 113 della legge di p.s
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Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell’articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell’art. 113 della
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consente ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negata l’autorizzazione
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È, peraltro, chiarissimo che le disposizioni del detto art. 663 Cod. pen., in quanto sono riferibili al precetto dell’art. 113 della legge di p.s
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In tutti i giudizi vi è stato poi intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge (articoli 20 e 25 della
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dell’art. 113 della legge di p.s. in quanto l’autorizzazione ivi prescritta contrasterebbe con l’art. 21 della Costituzione, il quale dichiara che
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e allo spirito della Costituzione. Che la limitazione dell’obbligo della “copertura” al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
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1. – Va dichiarata in primo luogo la non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge, sollevata in riferimento all’ultimo
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dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all’art. 81
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4) l’infondatezza della seconda questione di costituzionalità risulterebbe dal fatto che la legge impugnata, lungi dal poter essere qualificata una
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. Viceversa, l’Avvocatura ritiene che possa trarsi argomento a sostegno della sua tesi dalla sentenza della Corte del 19 maggio 1964, n. 33;
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1986.
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Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta inequivocabilmente che il
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pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto come messo della locale conciliazione.
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Invero, i detti diritti e l’indennità di trasferta costituiscono solo una componente della retribuzione, cioé una esigua parte, evidentemente la meno
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b) l’art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile con il generale principio della tutela del lavoro;
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
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3. – L’Istituto nazionale della previdenza sociale si è costituito in entrambi i giudizi ed ha concluso per l’infondatezza della questione.
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dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la
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D’altra parte occorre tener conto della compatibilità con le risorse disponibili, sicché al Governo ed al Parlamento, nell’esercizio della loro
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costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’art. 38
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La successiva normativa introdotta dall’art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 662 del 1996 è stata interpretata dalle Sezioni unite della Corte di
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Il rimettente – richiamando testualmente la precedente ordinanza – osserva che la situazione determinata dai citati commi 260 e 261 dell’art. 1 della
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Il contrasto è stato composto dalle Sezioni unite (sentenza n. 4809 del 2005), nel senso che ai fini della ripetibilità degli indebiti erogati prima
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nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure per la razionalizzazione della
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L’impugnazione è stata poi estesa ai commi 7 e 8 dell’art. 38 della legge n. 448 del 2001 sotto il profilo che per essi – ove fossero applicabili
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disponibilità delle informazioni necessarie per l’accertamento del reddito del pensionato, o per la tempestiva presentazione della dichiarazione
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dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il profilo che essa – innovando
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illegittimo l’art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nella parte in cui estendeva le innovazioni introdotte in tema di ripetizione di indebito
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2015.
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idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164
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«turismo e industria alberghiera» (di cui ali artt. 8, numeri 5, 6 e 20, e 16 dello Statuto della Regione autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol) e
Sentenza n. 1
Dopo aver ribadito che, a suo avviso, in virtù della previsione di cui all’art. 31, comma 3, primo periodo, la disposizione impugnata risulta
Sentenza n. 1
Ad avviso della ricorrente, il comma 3 del citato art. 31 derogherebbe espressamente alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 43-bis del
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. 46 del 2015,n. 309 e n. 220 del 2013). In particolare, per quanto riguarda il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, la delibera della Giunta
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delle attività economiche) e 13 febbraio 1997, n. 4 (Interventi della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia), i cui